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Voto nel Comune di residenza e attestazione di capacità elettorale

(art. 17 LEDP e 5 RALEDP)

In caso di votazioni o elezioni cantonali a circondario unico, l'elettore ha la facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune dove giustifica di risiedere, purché ne faccia domanda al Municipio del Comune di residenza entro le ore 18.00 di martedì 5 aprile 2011 presentando l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio.

L'attestazione della capacità elettorale è un estratto del catalogo elettorale con la quale si certifica il diritto di voto dell'elettore che chiede di votare nel Comune di residenza.