Liste
Liste definitive
(art. 66 LEDP)
Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro le ore 18.00 di lunedì 28 febbraio 2011 e prendono il nome di liste.
Sorteggio delle liste
(art. 66 LEDP)
L'ordine di successione delle liste è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio dal Consiglio di Stato.
In caso di elezioni contemporanee (Gran Consiglio e Consiglio di Stato), un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.
I candidati ricevono, un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione dei vari gruppi.
L'ordine di successione dei candidati di ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.
Pubblicazione delle liste
(art. 67 LEDP e 27 RALEDP)
Le liste saranno pubblicate venerdì 4 marzo 2011 con il nome dei candidati e dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.
Saranno pubblicate pure le iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale.