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Risultati

La pubblicazione dei risultati per le elezioni cantonali nel Foglio ufficiale prevede:

  • il numero dei votanti;
  • il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
  • nelle elezioni con la proporzionale, il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
  • il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
  • il quoziente elettorale;
  • il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
  • la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).

Nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i risultati da pubblicare conseguiti nell' intero Cantone comprendono inoltre:

  • i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
  • i dati di cui alla lett. a) suddivisi per ogni lista presentata;
  • il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
  • il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Il verbale di accertamento e la proclamazione dei risultati per le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono pubblicati dall'Ufficio cantonale di accertamento entro 8 giorni nel Foglio Ufficiale dal Presidente.

Ricorsi

I ricorsi contro le elezioni cantonali devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Obbligatorietà della carica

Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di 5'000 franchi all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Opzione

Il Consiglio di Stato o l’Ufficio cantonale di accertamento nelle elezioni cantonali fissano un termine di cinque giorni all’eletto che occupa una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il diritto di opzione.
Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.
Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.
L’eletto che rinuncia alla carica è stralciato dall’elenco dei subentranti.

Facoltà di ulteriore designazione

Gran Consiglio

Se una lista contiene un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano, i proponenti della lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono completarla fino al numero di seggi che le sono stati assegnati entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati con atto da inoltrare al presidente dell'Ufficio cantonale di accertamento accompagnato dall'adesione scritta dei nuovi candidati.
Il presidente procede all'esame della notifica come nel caso di deposito di una lista e alla proclamazione degli eletti secondo le norme che regolano l'elezione tacita.
Se non si intendesse o non si potesse completare la lista, si procede all' elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'articolo 78 LEDP.

Consiglio di Stato

Sono applicabili per analogia le disposizioni di cui agli articoli 74 e 78 LEDP, nel caso in cui una lista porti un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano.

Dimissioni

Le dimissioni del Gran Consigliere sono inoltrate al Presidente del Gran Consiglio.
Le stesse hanno effetto dal momento che il Gran Consiglio ne prende atto.

La Segreteria del Gran Consiglio chiede al primo subentrante della lista di appartenenza del deputato dimissionario se accetta o no la carica.
In caso di accettazione, la candidatura è sottoposta all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio perché ne accerti l'idoneità, dato che il subentrante, per accedere alla carica, non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità, di cui all'articolo 54 della Costituzione cantonale (p.es. Consigliere di Stato, funzionario dello Stato, Magistrato dell'ordine giudiziario).
L' eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall' elenco.

Subingresso di deputati

In caso di vacanza viene proclamato eletto il primo dei candidati subentranti nel circondario, se il sostituendo era stato assegnato al circondario.
Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Elezione in difetto di subentranti

In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione loro spettante, si procede all' elezione complementare ritenuto che:

  • l'elezione complementare di un solo deputato avviene a maggioranza assoluta;
  • l'elezione complementare di due o più deputati, avviene secondo le norme relative alle elezioni generali con l'inflessione che il quoziente, in tal caso, è dato dal totale dei voti di gruppo diviso per il numero dei deputati da eleggere più uno, e che alla ripartizione partecipano anche i gruppi che hanno ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà del quoziente

Elezione tacita

In caso di elezione tacita i candidati sono proclamati eletti in seduta pubblica dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

Dimissioni e rinuncia al subingresso

L’eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l’esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l’intero periodo di elezione.

Decesso di un candidato

Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, l’autorità competente
assegna al rappresentante del gruppo un termine di tre giorni per provvedere alla sua sostituzione e procede alla pubblicazione del nome del nuovo candidato nelle forme d’uso.
In difetto di sostituzione si presume che il gruppo interessato rinuncia a porre una nuova
candidatura.

Ricorsi

I ricorsi contro le decisioni dell’ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.