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Presentazione delle candidature

Le proposte di candidatura per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono essere depositate, a mano, in un esemplare originale, entro le ore 18.00 di lunedì 28 gennaio 2019, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, piano terreno, sala Monte Generoso, 6500 Bellinzona.

I candidati devono essere designati unicamente con cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno) e Comune del domicilio politico.

I Partiti sono tenuti a presentare denominazioni di lista che non si prestino a confusione (ad esempio evitare denominazioni e sigle comunemente associate ad altri Partiti).

Le proposte di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate (riservate le eccezioni stabilite dalla legge).

Ogni proposta di candidatura deve includere la documentazione, in originale, seguente:

  • proposta di candidatura sottoscritta da almeno 50 proponenti (verranno verificati i primi 60 proponenti);
  • proposte di candidatura firmate dai candidati (la firma vale quale dichiarazione di accettazione);
  • estratto del casellario giudiziale in originale rilasciato nei 6 mesi precedenti la data dell'elezione (7 ottobre 2018);
  • cauzione di 2'000 franchi da depositare in contanti per ogni proposta depositata.

Nel caso in cui una persona è candidata sia per il Gran Consiglio sia per il Consiglio di Stato è sufficiente la presentazione di un solo esemplare in originale dell'estratto del casellario giudiziale.

Nella presentazione delle proposte di candidatura occorre considerare che:

  • in ciascuna proposta possono figurare al massimo 90 candidati per il Gran Consiglio e 5 candidati per il Consiglio di Stato;
  • nella medesima elezione il candidato non può figurare quale proponente della propria o di altre liste, né figurare quale candidato su più proposte;
  • il medesimo elettore non può figurare quale proponente di più candidature;
  • il cittadino ticinese all'estero può candidarsi purché abbia ossequiato la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale (registrazione presso una rappresentanza svizzera e iscrizione nel catalogo elettorale);
  • è eleggibile ogni cittadino svizzero e cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti (domenica 7 aprile 2019); la persona eletta non domiciliata nel Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti; il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica;
  • il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica non è eleggibile.

Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.

All'atto di deposito delle proposte di candidatura, oltre alla lista dei proponenti compilata a mano, deve essere trasmessa la medesima lista redatta elettronicamente con i dati del candidato e dei proponenti utilizzando i modelli pubblicati nel sito www.ti.ch/dirittipolitici alla sezione "Documenti/Elezioni cantonali" (leggere attentamente le istruzioni prima di compilare i moduli), prestando attenzione affinché:

  • la lista stampata corrisponda esattamente alla lista originale;
  • la lista stampata sia trasmessa anche in forma elettronica (formato excel) all'indirizzo di posta elettronica: can-dirittipolitici(at)ti.ch.

Avvertenze

Raccomandiamo di concordare con la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici (tel. 091 814 32 26 oppure per posta elettronica can-dirittipolitici(at)ti.ch), il giorno e l'orario per la consegna delle proposte di candidatura.

Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione scritta attestante l'ora, la data, e il numero progressivo del deposito.

Casellario giudiziale

L'estratto del casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. Deve essere depositato in originale e rilasciato dall'autorità federale al più presto il 7 ottobre 2018 (6 mesi precedenti la data dell'elezione).

Per l’ottenimento del casellario giudiziale si rimanda al sito internet della Confederazione.

L’estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato in forma elettronica. In tal caso dev'essere munito della firma digitale e inviato all’indirizzo di posta elettronica can-casellario(at)ti.ch.

La mancata presentazione dell'estratto del casellario giudiziale del candidato comporta lo stralcio della candidatura se il documento non viene presentato nemmeno nel termine di tre giorni fissato dal Consiglio di Stato per rimediare a semplici vizi formali.

La Cancelleria dello Stato pubblicherà nel Foglio ufficiale, al più tardi quattro settimane prima la data dell’elezione, l’elenco dei candidati riportando ciò che risulta nell’estratto del casellario giudiziale.

Cauzione

All'atto del deposito della proposta di candidatura è dovuta una cauzione in contanti di:

  • fr. 2'000.-- per l'elezione del Gran Consiglio;
  • fr. 2'000.-- per l'elezione del Consiglio di Stato.

La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato risulta eletto.

Proponenti

La proposta di candidatura deve essere firmata in originale da almeno 50 proponenti (verranno verificati i primi 60 proponenti).

I proponenti devono indicare di proprio pugno il cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno), domicilio e firmare.

Il proponente deve essere cittadino svizzero di diciotto anni compiuti e iscritto nel catalogo elettorale. Un proponente non può firmare più di una proposta per il medesimo potere da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se un proponente ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Rappresentante dei proponenti

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Candidature suddivise per circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio

Nelle liste si possono suddividere le candidature in circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio.
I circondari elettorali sono stabiliti nel seguente modo:

  1. Distretto di Mendrisio;
  2. Comune di Lugano;
  3. Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne;
  4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
  5. Distretto di Locarno;
  6. Distretto di Vallemaggia;
  7. Distretto di Bellinzona;
  8. Distretto di Riviera;
  9. Distretto di Blenio;
  10. Distretto di Leventina.

I circondari elettorali non sono obbligatori. I partiti possono far uso interamente della facoltà prevista dalla legge, oppure solo parzialmente (facendo capo per esempio a due circondari elettorali, tre circondari elettorali, ecc.) oppure rinunciandovi (circondario unico).

Rinuncia alla candidatura

Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato per iscritto entro le ore 18.00 di giovedì 31 gennaio 2019 che rinuncia alla sua candidatura. La dichiarazione di rinuncia alla candidatura deve essere presentata a mano alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici. In tal caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La rinuncia alla candidatura non dà diritto alla sostituzione e non deve essere sottoscritta dai proponenti.

Ritiro della proposta o riduzione numero candidati

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l’elezione tacita entro le ore 18.00 di lunedì 4 febbraio 2019.
La dichiarazione di ritiro della proposta o riduzione del numero dei candidati per consentire l'elezione tacita deve essere presentata a mano alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.

Eleggibilità

Chi ha diritto di voto a livello federale è eleggibile in Gran Consiglio e Consiglio di Stato.
Nelle elezioni popolari cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.
L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione degli eletti.

Ineleggibilità

È ineleggibile al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Documenti

  • Modelli di presentazione delle candidature

Presentazione delle candidature

Le proposte di candidatura per l'elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale devono essere depositate, a mano, in un esemplare originale, entro le ore 18.00 di lunedì 12 agosto 2019, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, piano terreno, sala Monte Generoso, 6500 Bellinzona.

All'atto di deposito delle proposte di candidatura, oltre alla lista dei proponenti compilata a mano, deve essere trasmessa la medesima lista redatta elettronicamente con i dati dei candidati e dei proponenti utilizzando i modelli pubblicati nel sito www.ti.ch/diritti-politici alla sezione "Documenti/Elezioni federali" (leggere attentamente le istruzioni prima di compilare i moduli), prestando attenzione affinché:

  • la lista excel corrisponda esattamente alla lista originale;
  • la lista excel sia trasmessa anche in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica: can-dirittipolitici(at)ti.ch.

Avvertenze

I Partiti devono concordare con la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici (tel. 091 814 32 26 oppure per posta elettronica can-dirittipolitici(at)ti.ch), il giorno e l'orario per la consegna delle proposte di candidatura.

Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione scritta attestante l'ora, la data, e il numero progressivo del deposito.