Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Casellario giudiziale

(art. 60 cpv. 3 LEDP - 24 RALEDP)

All’atto del deposito delle proposte di candidatura per l'elezione del Municipio,  è obbligatoria la presentazione, alla Cancelleria comunale, dell’estratto del casellario giudiziale in originale, unitamente alla dichiarazione di accettazione del candidato.
L’estratto del casellario giudiziale deve essere presentato in originale.

La validità dell’estratto del casellario giudiziale è fissata nei sei mesi che precedono la data dell’elezione. E’ ritenuto valido l’estratto del casellario giudiziale rilasciato dall’Ufficio federale di giustizia dal 1. ottobre 2011.

Il Sindaco pubblica all'albo comunale l’elenco dei candidati per l'elezione del Municipio, riportando ciò che risulta nell’estratto del casellario giudiziale, e l'elenco dei candidati per l'elezione del Consiglio comunale.

Informazioni utili

Dal 1. aprile 2009, l’Ufficio federale di giustizia non tratta più i moduli prestampati, ottenibili presso le Cancellerie comunali, per la domanda d’estratto del casellario giudiziale svizzero. Di conseguenza, la richiesta del documento può avvenire unicamente per il tramite del sito internet  www.casellario.admin.ch o presso gli uffici postali muniti di documento d’identità e dietro pagamento di una tassa di fr. 20.--.

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria comunale anche in forma elettronica se munito della firma digitale e inviato all'indirizzo di posta elettronica del Comune per le necessarie verifiche circa la sua autenticità.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La mancata presentazione del casellario giudiziale del candidato comporta lo stralcio della candidatura se il documento non viene presentato nemmeno nel termine di tre giorni fissato dal Sindaco per rimediare a semplici vizi formali (art. 62 LEDP).

Ottenimento dell'estratto