Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Proponenti

(art. 58 LEDP)

I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il COGNOME, NOME, DATA COMPLETA DI NASCITA (giorno, mese e anno), DOMICILIO E FIRMA.

Ogni proposta deve essere sottoscritta da venti elettori.

Un proponente non può firmare più di una proposta per il medesimo potere da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

Se un elettore ha firmato più di una proposta, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata e stralciato dalle altre.

Come presentare le candidature


Rappresentante dei proponenti
(art. 59 LEDP)

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalle legge.

In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Avvertenze:

E' necessario l'accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, dell'accordo di tutti iproponenti e dei candidati per il ritiro della proposta o la riduzione del numero dei candidati per permettere l'elezione tacita (art. 63 LEDP).