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Pubblicazione

(art. 49, 52 LEDP)

Il Sindaco pubblica all’albo comunale i risultati il giorno successivo alla proclamazione.

La pubblicazione dei risultati comprende:

  • il numero dei votanti;
  • il numero delle schede valide, nulle, bianche e contestate con i motivi; 
  • il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
  • il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
  • il quoziente elettorale; 
  • il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista; 
  • la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).