Obbligatorietà della carica
(art. 168 LEDP)
Ogni eletto dal Popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi siano ragioni di salute o altri motivi giustificati.
Tale principio vale anche per i subentranti.
Ogni eletto dal Popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi siano ragioni di salute o altri motivi giustificati.
Tale principio vale anche per i subentranti.