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Uffici di spoglio cantonali e competenze

(art. 41 e 42 LEDP)

Gli uffici di spoglio cantonali sono designati dal Consiglio di Stato.

Ogni ufficio di spoglio è costituito da tre membri: un Presidente e due Membri.

Il Presidente deve essere un magistrato dell'ordine giudiziario.

Gli altri due Membri sono scelti, di regola, tra gli assessori giurati cantonali, avuto riguardo della rappresentanza politica.

Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio i candidati all'elezione per la quale l'Ufficio è stato costituito.

Gli uffici cantonali di spoglio sono competenti per la verifica del conteggio degli uffici elettorali comunali, il rilevamento e la ripresa dei dati contenuti nelle schede. Il conteggio delle schede e dei voti avviene in base all'art. 42 LEDP.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.