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Risultati

Consiglio degli Stati

La pubblicazione dei risultati prevede:

  • il numero degli elettori e dei votanti;
  • il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
  • il quorum per l'ottenimento della maggioranza assoluta;
  • il numero dei suffragi ottenuti dai candidati e dalle singole liste presentate;
  • l'elenco dei candidati eletti e non eletti.

Consiglio nazionale

Il Consiglio di Stato pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale i risultati, indicando le possibilità di ricorso.

Per il resto si rimanda agli articoli 52 LDP e 52 cpv. 1 e 2 LEDP.


Ricorsi

Consiglio degli Stati

I ricorsi contro l’elezione del Consiglio degli Stati devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Consiglio nazionale

I ricorsi contro le operazioni concernenti l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.


Obbligatorietà della carica

Consiglio degli Stati

Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati. Il Consiglio di Stato può infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5’000.-- all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.


Opzione

Consiglio degli Stati

L’ufficio che procede alla proclamazione fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il loro diritto di opzione. Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione. Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione. L’eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall’elenco dei subentranti.

Consiglio nazionale

Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un’incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.


Dimissioni

In caso di dimissioni di un Consigliere agli Stati viene indetta una nuova elezione.

Il Consigliere nazionale che si dimette è sostituito dal primo subentrante della stessa lista.


Elezione in difetto di subentranti

Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista art.56 o la direzione del partito cantonale che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura.

Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita (articoli 22 e 29), il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione.

Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede ad un’elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, si applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.


Elezione tacita

Consiglio degli Stati

In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

Consiglio nazionale

Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.

Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede ad un'elezione complementare giusta l’articolo 56 capoverso 3.