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Ricorsi

Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria

Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato.

Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto. 
Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare. 

Ricorso contro la pubblicazione dei risultati

Consiglio degli Stati

I ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato devono essere inoltrati al Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Consiglio nazionale

I ricorsi contro l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.