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Amianto e lavoro

Se una persona è stata esposta alla polvere con amianto durante la propria attività lavorativa in qualità di dipendente e desidera sottoporsi a visita di controllo per una questione profilattica (= misura preventiva) è necessario rivolgersi alla SUVA, anche se  la persona è assicurata altrove contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sono escluse esposizioni avvenute, ad esempio, effettuando lavori privatamente per proprio conto. Per queste persone eventuali visite di controllo andrebbero semmai a carico della propria cassa malattia.

La SUVA valuterà quindi se è necessario tenere regolarmente sotto controllo la persona oppure se l'esposizione può essere considerata priva di rischio. In ogni caso i dati relativi alla notifica per controllo profilattico rimarranno registrati presso la SUVA.

Se, in seguito all'esposizione a fibre d'amianto, il medico curante ha per contro già riscontrato in questa persona un danno alla salute che necessita di cure mediche specifiche (= malattia professionale) allora la notifica va fatta all'assicuratore dell'ultimo datore di lavoro.

La legge obbligatoria contro gli infortuni (Lainf) assicura contro gli infortuni e le malattie professionali tutti i lavoratori (dipendenti) occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti.

L’assicurazione contro gli infortuni è gestita dalla SUVA o da altri assicuratori. In caso di dubbio è consigliabile rivolgersi al proprio datore di lavoro per sapere presso quale assicuratore sussiste la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali.

Le persone senza attività lucrativa dipendente - come ad esempio gli studenti, le casalinghe e gli indipendenti - sono coperte tramite la propria cassa malattia.