È necessaria un’autorizzazione anche per l’introduzione temporanea (importazione) sul territorio svizzero di armi da fuoco nel traffico passeggeri. Essa è rilasciata dall'Ufficio centrale armi.
In provenienza da uno Stato Schengen, l’autorizzazione è concessa solo se l’ arma è riportata nella CEAF, nella quale sarà registrata l’autorizzazione.
I cacciatori e i tiratori sportivi non necessitano di autorizzazione ma dovranno portare portare seco la CEAF e l’invito che dimostri la loro partecipazione all'evento.
Per l’introduzione sul territorio svizzero di armi, parti essenziali diarmi, munizioni o elementi di munizioni è richiesta un’autorizzazione.
Le autorizzazioni sono rilasciate dall’Ufficio centrale armi.
Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata
Via Bellinzona 31
6512 Giubiasco
indirizzo postale
casella postale 2170
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 50 51
servizio.armi@polca.ti.ch
Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanaza sulle armi OArm)
Ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali che servono al commercio di armi