Affitto agricolo
Anche se concluso oralmente, non è il titolo che si dà a un contratto a definirne la natura ma il contenuto del medesimo!
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Fondi soggetti
Fondi adibiti all'agricoltura, aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1 e 2 della legge federale sul diritto fondiario rurale e industrie accessorie non agricole che formano un'unità economica con un'azienda agricola
Fondi assoggettati a partire da | are |
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- fondi vignati | 15 |
- altri fondi agricoli non edificati | 25 |
Durata
Durata minima del contratto d'affitto agricolo | Durata iniziale | Rinnovi successivi |
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- fondo agricolo | 6 anni | 6 anni |
- azienda agricola | 9 anni | 6 anni |
- vigneti di nuovo impiantato | 15 anni | 6 anni |
Disdetta
La disdetta di un contratto d’affitto è valida solo se data per scritto. Il termine di disdetta è di un anno ove la legge non disponga altrimenti; le parti possono convenire un termine più lungo. Salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine primaverile od autunnale ammesso dall’uso locale.
Fitto
Il fitto non può eccedere la misura consentita e quello inerenti le aziende agricole dev'essere approvato dalla Sezione dell'agricoltura. Idem per i fitti inerenti beni di enti di diritto pubblico.