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Affitto agricolo

Anche se concluso oralmente, non è il titolo che si dà a un contratto a definirne la natura ma il contenuto del medesimo!
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

Fondi soggetti
Fondi adibiti all'agricoltura, aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1 e 2 della legge federale sul diritto fondiario rurale e industrie accessorie non agricole che formano un'unità economica con un'azienda agricola

Fondi assoggettati a partire daare
- fondi vignati15
- altri fondi agricoli non edificati25

 

Durata

Durata minima del
contratto d'affitto agricolo
Durata
iniziale
Rinnovi
successivi
- fondo agricolo6 anni6 anni
- azienda agricola9 anni6 anni
- vigneti di nuovo impiantato15 anni6 anni

 

Disdetta
La disdetta di un contratto d’affitto è valida solo se data per scritto. Il termine di disdetta è di un anno ove la legge non disponga altrimenti; le parti possono convenire un termine più lungo. Salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine primaverile od autunnale ammesso dall’uso locale.

 

Fitto
Il fitto non può eccedere la misura consentita e quello inerenti le aziende agricole dev'essere approvato dalla Sezione dell'agricoltura. Idem per i fitti inerenti beni di enti di diritto pubblico.

Autorità competente

Ufficio dello sviluppo agricolo
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 36 02
fax +41 91 814 81 65
dfe-sa@ti.ch