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Obbligo di tollerare la gestione di terreni incolti

L'art. 165b della Legge federale sull'agricoltura prevede che se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la cura e la gestione di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali particolarmente degne di protezione.

L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

 

Procedura
Se l'agricoltore non riesce a giungere ad un accordo su base privata con il proprietario del fondo (p. es. irraggiungibile), inoltra una domanda al Comune dove si trova il terreno, precisando il tipo di gestione agricola che intende praticare.
Dovrà in seguito attendere una decisione formale della Sezione dell'agricoltura prima di poter procedere allo sfruttamento del fondo.

Autorità competente

Ufficio dello sviluppo agricolo
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 36 02
fax +41 91 814 81 65
dfe-sa@ti.ch