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Diritto fondiario rurale

Il diritto fondiario rurale è materia alquanto complessa e per questo motivo riportiamo qui solo i concetti principali semplificati, rimandando agli articoli della Legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) chi vuole approfondire il tema e conoscere le condizioni e eccezioni.
Questa legge tratta essenzialmente:

  1. dell'acquisto di aziende e fondi agricoli;
  2. della costituzione in pegno di fondi agricoli;
  3. della divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli.

Acquisto di aziende e fondi agricoli (art. 61 - 69)
Chi intende acquistare un'azienda o un fondo agricolo deve ottenere un'autorizzazione. Sono acquisto il trasferimento della proprietà, come ogni altro negozio giuridico che equivalga economicamente a un trasferimento della proprietà. Per le eccezioni, i motivi di rifiuto e altro vedi gli art. 62 e seguenti.

Prezzo massimo non esorbitante (art. 66)
Un prezzo superiore al prezzo massimo non esorbitante è motivo di rifiuto dell'autorizzazione per l'acquisto di un fondo soggetto. Questo prezzo corrisponde al prezzo medio pagato negli ultimi 5 anni per un oggetto simile, maggiorato del 5%.

Frazionamenti e divisioni materiali (art. 58 - 60)
Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola. I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are. Questa superficie minima è di 10 are per i fondi vignati.

Fondo agricolo (art. 6)
E' agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola (vivaistica).

Azienda agricola (art. 7)
È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno tre quarti di un’unità standard di manodopera.
Tre quarti di unità di manodopera (USM) corrispondono a 2100 ore di lavoro o a 210 giorni. Tramite il modulo allegato è possibile procedere ad una stima delle USM necessarie.

Coltivatore diretto (art. 9)
E' coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e se si tratta di un'azienda agricola, la dirige personalmente.

Limite dell'aggravio (art. 73)
I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio. Il limite dell'aggravio corrisponde al valore di reddito agricolo, aumentato del 35 per cento.
I limiti dell'aggravio devono essere rispettati per:
a. la costituzione di un diritto di pegno immobiliare;
b. la costituzione di un pegno manuale su un titolo ipotecario;
c. il reimpiego di un titolo ipotecario redento di cui il proprietario può disporre (cartella ipotecaria intestata al proprietario).

Norme di diritto privato (art. 11 e ss)
La legge contiene pure varie restrizioni di diritto privato dei rapporti giuridici concernenti i fondi e le aziende agricole, quali:
la divisione successoria, il diritto all'attribuzione, la divisione di un'azienda, i diritti di compera, i diritti di prelazione dei parenti, dell'affittuario e sulle quote di comproprietà, il diritto dei coeredi all'utile, lo scioglimento della proprietà collettiva, la correzione dei confini.

Autorità competente

Ufficio dello sviluppo agricolo
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 36 02
fax +41 91 814 81 65
dfe-sa@ti.ch