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Attività

Il Consiglio di Stato dirige in forma collegiale gli affari cantonali, organizzando ed esercitando la propria attività per mezzo di cinque Dipartimenti (Dipartimento delle istituzioni, Dipartimento della sanità e della socialità, Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Dipartimento del territorio, Dipartimento delle finanze e dell'economia) e di altre istanze subordinate. Ciascun membro del Consiglio di Stato è a capo di un Dipartimento. La ripartizione dei Dipartimenti avviene all'inizio di ogni legislatura.

I compiti del Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio, sono:

  • pianificare l'attività del Cantone e provvedere a realizzarne i progetti;
  • curare l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emanare le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;
  • amministrare le finanze e i beni del Cantone e presentare annualmente i conti preventivi e consuntivi;
  • dirigere l'Amministrazione cantonale e farne rapporto ogni anno al Gran Consiglio;
  • nominare i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;
  • vigilare sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e coordinarne l'attività nei limiti fissati dalla legge;
  • assicurare l'ordine pubblico;
  • rappresentare il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;
  • rispondere alle consultazioni promosse dalla Confederazione ed eventualmente sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato si riunisce periodicamente secondo un calendario stabilito preventivamente (sedute ordinarie) e ogni qualvolta gli affari lo richiedono (sedute straordinarie). Le sue sedute non sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla legge. Esso assiste, al completo o per delegazione, alle sedute del Gran Consiglio.