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Commissione d'esame

La Commissione d'esame è composta da rappresentanti di categoria (alberghiera e ristorazione), da operatori professionalmente attivi nel settore e da rappresentanti dell'Amministrazione cantonale.

I compiti assegnati alla Commissione sono definiti dall'art. 5 del Rce; in particolare decide sull'ammissione all'esame, sugli esoneri dagli esami per le materie già acquisite e sul rilascio del Diploma.

Decisioni - informazioni

La Commissione d’esame, nella seduta del 15 febbraio 2017, ha deciso che a partire dalla sessione d’esame III-2017 le materie “conoscenze del servizio e psicologia di vendita” e “conoscenze generali sulle bevande analcoliche, alcoliche e spiritose” saranno esaminate in un’unica sessione d’esame e non separatamente.

La Commissione d’esame ha preso atto che la QSK (Qualitätssicherungskommission) della GastroSuisse, nella sua seduta del 22 settembre 2016, ha riconosciuto il Diploma cantonale di esercente equivalente al Certificato G1 rilasciato da GastroSuisse. Le modalità del rilascio del Certificato G1 saranno gestite dalla GastroTicino.

La Commissione d'esame, nella seduta dell’8 aprile 2014, ha stabilito quanto segue:

Materie da esaminare per tramutare il Certificato di capacità per esercenti Tipo 2 (attivo) al Diploma cantonale di esercente:

  • nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all'esercente
  • igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari

Inoltre, nelle procedure d’esame, verrà inserito lo specchietto delle materie da esaminare per tramutare i vari certificati in Diploma cantonale di esercente.

La Commissione d'esame prende atto dell'immediata entrata in vigore della modifica del Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di esercente del 16 maggio 2011.

Art. 3 cpv. 1
1 L'organizzazione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame composta da 5 a 9 membri nominati dalla Divisione della formazione professionale (DFP), che designa pure il presidente.

Art. 4 cpv. 1
(...)
l) esercita mansioni di vigilanza sull'insegnamento offerto e i relativi esami;
m) propone modifiche dei curricoli formativi offerti;
n) collabora nella politica d'informazione nei confronti del settore;
o) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d'esame.

Art. 15 cpv. 1
1 Ogni singola prova non superata potrà essere ripetuta al massimo due volte. In seguito il candidato potrà ripetere ogni singola prova non superata dopo aver effettuato una pratica in Svizzera o all'estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo di cinque anni, a decorrere dall'ultimo esame sostenuto, comprovata da una dichiarazione salariale AVS, presso un esercizio pubblico di cui all'art. 6 Lear.

Art. 17 cpv. 1
1 Contro le decisioni della Commissione d'esame può essere inoltrato reclamo a quest'ultima entro 15 giorni dalle loro notificazioni. Il reclamo deve essere motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

La Commissione d'esame prende atto dell'immediata entrata in vigore della modifica (del 17 dicembre 2013) del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear).

Art. 65
Abrogato

Art. 66
Abrogato

Art. 67
¹ Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento d'esame e nomina la Commissione d'esame, in cui devono figurare almeno un rappresentante per:

  • la Divisione della formazione professionale;
  • il Dipartimento delle istituzioni;
  • la Federazione Esercenti ed Albergatori Ticino (in seguito: GastroTicino);
  • Hôtelleriesuisse, Sezione Ticino;
  • La Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo.

² In aggiunta ai compiti previsti dal regolamento d'esame, la Commissione d'esame:

  1. esercita mansioni di vigilanza sull'insegnamento offerto e i relativi esami;
  2. propone modifiche dei curricoli formativi offerti;
  3. collabora nella politica d'informazione nei confronti del settore;
  4. esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d'esame.

La Commissione d'esame, nella seduta del 28 marzo 2013 ha preso atto della seguente modifica:

Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) - 15 marzo 2011 - modifica del 19.02.2013

Art. 69 cpv. 1
¹Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS, presso un esercizio pubblico di cui all’art. 6 Lear.

La Commissione d'esame, nella seduta del 18 giugno 2012, ha stabilito quanto segue:

Schede d'esame per le singole materie:

I temi e gli obiettivi d'esame delle materie di "conoscenze del servizio e psicologia di vendita" e "conoscenze generali sulle bevande analcoliche, alcoliche e spiritose" sono state modificate e sono operanti da subito.

Materie da esaminare per il ripristino del Tipo 2 e del Tipo II (certificati scaduti):

  • conoscenze professionali generali: contratto di lavoro, assicurazioni sociali e imposte alla fonte;
  • cucina e relativa calcolazione;
  • gestione aziendale e contabilità;
  • igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari;
  • nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all'esercente.

Materie da esaminare per candidati che hanno superato l'esame finale ma non hanno effettuato la pratica nei termini di 5 anni come previsto dall'art. 68 cpv. 2 del RLear:

  • igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari;
  • nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all'esercente;
  • pratica della durata complessiva di 8 mesi.

La Commissione d'esame, nella seduta del 30 agosto 2011, ha stabilito quanto segue:

  • l'esame per il conseguimento del Certificato G1 rilasciato dalla Gastrosuisse (Gastro- Grundseminar mit Zertifikat GastroSuisse) è equivalente all'esame per l'ottenimento del Diploma cantonale d'esercente. Conseguentemente ciascun modulo certificato, dei sei previsti dal G1, è pure riconosciuto ai fini dell'esonero dall'esame di materia.
  • il possessore del Certificato di capacità per esercenti rilasciato da altri Cantoni, prima del 01.01.1997 e non riconducibili all'art. 70, cpv. 3, del Rlear (3 anni di gerenza nel cantone di provenienza), dovrà sostenere un esame nelle materie:

    • conoscenze professionali generali: contratto di lavoro, assicurazioni sociali e imposte alla fonte;
    • gestione aziendale e contabilità;
    • igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari;
    • nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all'esercente.

La Commissione d'esame, nella seduta del 1 luglio 2011, ha stabilito quanto segue:

Materie da esaminare per il passaggio dal Certificato di capacità per esercenti Tipo II al Diploma cantonale di esercente:

  • conoscenze professionali generali: contratto di lavoro, assicurazioni sociali e imposte alla fonte;
  • cucina e relativa calcolazione;
  • gestione aziendale e contabilità;
  • nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all'esercente.

Materie da esaminare per il ripristino del Tipo 1 (Certificato scaduto):

  • conoscenze professionali generali: contratto di lavoro, assicurazioni sociali e imposte alla fonte;
  • gestione aziendale e contabilità;
  • igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari;
  • nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all'esercente.