Fondo Sport
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Il Fondo Sport è destinato alla promozione dello sport in ambito federativo a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, e dell'attività degli enti che operano a questo scopo. Sono sussidiabili le discipline sportive riconosciute dall'Associazione Olimpica Svizzera (AOS) elencate all'art. 3 cpv. 2 del Regolamento del Fondo Sport del 18 gennaio 2011.
Settori d'intervento
- attività delle federazioni cantonali
- istruzione dei quadri, arbitri e giudici
- costruzione di nuovi impianti sportivi e ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi esistenti
- acquisto di attrezzi e materiale sportivo
- organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale
- centri di formazione per giovani talenti sportivi
- acquisto e leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile
Discipline sportive sussidiabili
1° gruppo: atletica leggera, calcio, disco su ghiaccio, ginnastica, nuoto, pallacanestro, sci
2° gruppo: alpinismo / sci escursionismo, canottaggio, ciclismo, judò, pallavolo, pattinaggio, scoutismo, tennis, tiro sportivo, unihockey
3° gruppo: attività scacchistiche, canoa, curling, gioco delle bocce, golf, hockey su prato, hockey su rotelle, inline hockey, rugby, scherma, sport equestri, sport handicappati, tennis da tavolo, triathlon, vela
Criteri di definizione e di classificazione delle discipline
- importanza e popolarità
- impatto sociale
- n° soci attivi e n° club affiliati
- attività federativa
- corsi di formazione
- attività gioventù e sport
Discipline sportive non sussidiabili
- sport motorizzati
- sport estremi
- discipline con eccessivi rischi per la salute
- discipline che presentano rilevanti aspetti di inquinamento ambientale e/o fonico
- sport di combattimento che prevedono l'abbattimento dell'avversario