Insegnare nelle scuole pubbliche del Cantone Ticino
L'insegnamento nelle scuole pubbliche ticinesi è possibile unicamente nell'ambito di una nomina o di un incarico (di durata annuale) oppure nell'ambito di una supplenza (di durata variabile, a dipendenza del periodo di assenza del docente titolare), non è quindi prevista un'attività di stage a tempo determinato.
Per quanto concerne i criteri per insegnare nelle scuole pubbliche ticinesi, ogni ordine scolastico ha le sue peculiarità.
Per l'assunzione di un nuovo docente nelle scuole medie, medie superiori e professionali del Cantone Ticino il candidato partecipa al concorso scolastico che appare annualmente sul "Foglio Ufficiale".
L'assunzione di nuovi candidati è subordinata al fabbisogno, che di norma non può essere determinato con precisione prima dell'avvio di ogni anno scolastico. La conoscenza della lingua italiana è un requisito indispensabile per l'assunzione del/la candidato/a nelle scuole pubbliche del Cantone Ticino. Il bando di concorso specifica inoltre eventuali aspetti legati all'assunzione di nuovi docenti.
Nel caso in cui è determinato il fabbisogno di nuovi docenti, di principio l'assunzione viene effettuata tenendo conto:
- del possesso di tutti i requisiti di concorso;
- per docenti già precedentemente incaricati: della valutazione indicata nel rapporto dell'esperto di disciplina;
- per gli altri candidati: dell'esito della procedura d'assunzione che segue il concorso.
Per l'insegnamento nelle scuole pubbliche del Canton Ticino, a titolo preferenziale in caso di più candidati idonei vi sono la conoscenza di tre lingue nazionali (grado B1 secondo i livelli stabiliti dal Portfolio europeo delle lingue) (cfr. art. 61) nonché del territorio. In merito, si precisa quanto segue:
a) a tutti i concorrenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e può essere richiesta a titolo preferenziale anche la conoscenza di altre due lingue nazionali (tedesco, francese oppure romancio);
b) per la valutazione (a titolo preferenziale) delle altre lingue nazionali i concorrenti devono presentare i certificati che attestino il conseguimento delle competenze linguistiche del livello B1, secondo la Scala globale del Portfolio europeo delle lingue (Classificazione di esami e diplomi secondo i livelli comuni di referenza del Consiglio d'Europa che si basano sul Quadro europeo comune di riferimento per le lingue; eventualmente consultare il sito Internet www.portfoliolangues.ch);
c) a titolo preferenziale sono quindi riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti:
- per il francese: CIEP (Centre international d'études pédagogiques); Alliance française; TELC-WBT (The European Language Certificates - Weiterbildungs-Testsysteme Gmbh);
- per il tedesco: Goethe-Institut; ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch); TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache); TELC-WBT;
d) i concorrenti che non hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino e che possono attestare una frequenza scolastica di più anni e di almeno 360 ore per le altre lingue nazionali (da documentare) sono esonerati dal presentare i certificati di cui al punto c;
e) i concorrenti che hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino sono esonerati dal presentare i documenti dal punto c;
f) per la valutazione a titolo preferenziale delle conoscenze linguistiche le certificazioni e gli attestati di frequenza scolastica sono da presentare entro la scadenza del concorso.
Per insegnare nelle scuole comunali del Cantone Ticino occorre disporre di uno dei seguenti titoli riconosciuti dal Cantone e/o dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE):
- patente di docente di scuola dell’infanzia o elementare (Scuola Magistrale);
- bachelor in insegnamento per il settore pre-scolastico o bachelor in Insegnamento per il settore elementare (Alta scuola pedagogica-ASP) / Dipartimento formazione e apprendimento-DFA);
- master of advanced studies in Insegnamento nella scuola elementare (Diploma aggiuntivo, abilitazione all'insegnamento per la scuola elementare).
È possibile assumere un incarico a tempo parziale con lo statuto di docente in formazione (studente del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) con certificazione di iscrizione al 3° anno di formazione senza debiti formativi).
Nel Cantone Ticino è ufficialmente riconosciuto quale istituto di formazione per l'insegnamento nelle scuole comunali il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).
Per la scuola elementare è richiesta la conoscenza del francese, attestata nel diploma rilasciato da un’ASP o nel riconoscimento CDPE o certificazione riconosciuta a livello B2.
Per l'insegnamento delle materie speciali i criteri sono i seguenti:
- per l’Educazione musicale e l’Educazione fisica si richiede l’abilitazione all’insegnamento dell’Educazione musicale e dell’Educazione fisica nelle scuole elementari o nelle scuole medie (Secondario I), rilasciata dal Dipartimento, dall’Alta scuola pedagogica (ASP), dall’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti (IAA), dalla SUPSI/DFA di Locarno o riconosciuta dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE);
- per l'Educazione alle arti plastiche è necessaria l’autorizzazione all’insegnamento delle Educazione alle arti plastiche nelle scuole elementari o abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie (Secondario I) rilasciato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana/Dipartimento formazione e apprendimento (SUPSI/DFA) o riconosciuta dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
Per insegnare nelle scuole medie, medie superiori del Cantone Ticino è indispensabile il possesso di un'abilitazione nella/e specifica/che materia/e di insegnamento. Viene considerato quale certificato d'abilitazione riconosciuto a livello cantonale ogni titolo d'abilitazione all'insegnamento già riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
La lista aggiornata dei diplomi d'insegnamento riconosciuti dalla CDPE è consultabile al sito: www.cdpe.ch. Chi è in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento estero può chiederne il riconoscimento rivolgendosi alla stessa CDPE www.cdpe.ch.
Abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori
Per conseguire l'abilitazione all'insegnamento medio e medio superiore presso un'Alta Scuola Pedagogica (ASP) svizzera (incluso il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI) è richiesto quale requisito minimo il possesso di una laurea breve o bachelor per il settore medio e di una laurea quadriennale o master per il settore medio superiore (riferibili alla/e specifica/che materia/e d'insegnamento e non ad altre competenze tecniche quale può essere una laurea specialistica in ingegneria, in medicina o altro).
Nel Cantone Ticino, con il possesso di questi requisiti, ci si può iscrivere ai corsi di formazione del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA).
Per conoscere eventuali condizioni particolari d'ammissione al DFA in vista dell'insegnamento nel settore medio e medio superiore (vedi disposizioni nell'ambito della formazione di docenti di matematica oppure di altre discipline particolari, vedi possibilità o richiesta d'insegnamento in una seconda disciplina, ecc.), occorre rivolgersi direttamente alla Direzione del DFA. Per disporre di informazioni specifiche per l'insegnamento dell'Educazione fisica ci si può rivolgere, oltre che al DFA, anche all'Ufficio dello sport del DECS.
Per accedere all’insegnamento nelle scuole professionali è richiesta un’esperienza aziendale di almeno sei mesi indipendentemente dalle materie insegnate. Si considera titolo preferenziale l’esperienza aziendale nel contesto nazionale svizzero al momento della partecipazione al concorso. L’esperienza deve equivalere ad un 100% per un periodo di sei mesi. In caso di occupazione a tempo parziale, il periodo dell’esperienza aziendale richiesto si prolunga in maniera proporzionale. È ammessa anche una combinazione di impieghi a tempo parziale e a tempo determinato.
Si richiede inoltre per:
- l’insegnamento delle materie professionali relative alla formazione di base un’esperienza di almeno tre anni maturata negli ultimi cinque anni nel settore professionale relativo alla formazione pratica o teorica;
- l’insegnamento delle conoscenze professionali un titolo accademico completo specifico o affine (master, diploma o licenza), un diploma di scuola universitaria professionale o università (bachelor) o equivalente, un diploma di scuola specializzata superiore nell’ambito pertinente, un diploma federale (maestria) oppure un attestato professionale federale nell’ambito pertinente o equivalente, o in via subordinata un attestato federale di capacità nell’ambito pertinente; oltre a una comprovata conoscenza del territorio e dei settori professionali;
- l’insegnamento nei percorsi di maturità professionale e specializzata un titolo accademico completo specifico (master o licenza). In mancanza di candidati con i titoli richiesti, saranno presi in considerazione i titolari di un bachelor specifico di scuola universitaria professionale o università;
- l’insegnamento della cultura generale un titolo accademico completo (master o licenza) in un ambito pertinente alle aree di apprendimento del Programma quadro per l’insegnamento della cultura generale;
- l’insegnamento all’Istituto della transizione e del sostegno per le materie “accompagnamento professionale”, “orientamento professionale” e “Case Management”, essere preferibilmente in possesso di un master in psicologia con specializzazione in orientamento professionale, rispettivamente di un CAS in Case Management, e disporre di un’approfondita conoscenza del sistema di formazione post obbligo, unitamente a quella dei servizi ed enti di riferimento territoriali per l’età adolescenziale; per le materie “sostegno individuale” e “sostegno individuale in piccoli gruppi” preferibilmente un master in psicologia, rispettivamente un master in pedagogia o un’abilitazione all’insegnamento della cultura generale o per la scuola media (italiano, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali). In via subordinata bachelor in materie affini e con un’esperienza comprovata in contesti professionali con adolescenti; per la materia italiano per non italofoni si richiede preferibilmente una certificazione di “Formatore/trice di lingua nell’ambito dell’integrazione” (certificazione FIDE). Per le materie speciali è richiesta inoltre una comprovata conoscenza ed esperienza pratica nel settore professionale pertinente.
Abilitazione all'insegnamento nelle scuole professionali
Per insegnare nelle scuole professionali è indispensabile il possesso di un'abilitazione nella/e specifica/che materia/e di insegnamento.
Il candidato assunto, qualora non possegga il certificato di abilitazione all’insegnamento nelle scuole professionali, è tenuto a conseguirlo presso la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) nei termini fissati dall’ufficio della formazione competente. Sono esentati i candidati che intendono insegnare a titolo accessorio per meno di quattro ore settimanali.
I candidati senza abilitazione sono considerati d’ufficio candidati all’abilitazione presso l’IUFFP senza che questo valga come conferma di ammissione; ogni dossier personale viene esaminato per verificare l’ammissibilità del candidato. La formazione stessa può essere pianificata nell’arco di più anni.
Il candidato che è in possesso di un titolo estero che lo abilita all'insegnamento nella formazione professionale può chiederne il riconoscimento rivolgendosi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
Il candidato che è invece in possesso di un titolo estero che lo abilita all'insegnamento nelle scuole di maturità può chiederne il riconoscimento rivolgendosi alla Conferenza Svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE).
Link utili
- Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)
- Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)
- Riconoscimento diplomi da parte della CDPE
- Raccolta delle basi giuridiche della CDPE
- Riconoscimento dei diplomi esteri da parte della SEFRI
- Foglio ufficiale
- Raccolta delle leggi del Cantone Ticino