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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
28.04.2024
TUI - valore d'investimento, scelta del valore di stima e parte colpita TUI

TUI - valore d'investimento, scelta del valore di stima e parte colpita TUI

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 21.06.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 21.06.2021
Regola

Il valore d’investimento deducibile dalla TUI corrisponde di regola al valore di acquisto (vedi scheda TUI - VALORE DI ACQUISTO) aumentato dei costi d’investimento (vedi scheda TUI - COSTI D'INVESTIMENTO), art. 129 cpv. 1 LT.


Eccezione

Il secondo capoverso dell’art. 129 LT prevede che, se la durata di proprietà supera i 20 anni, l’alienante può chiedere che il valore di stima ufficiale in vigore 20 anni prima della vendita sostituisca il valore d’investimento fino a tale data.

Il venditore dovrà in tal caso fornire la certificazione del valore di stima ufficiale, che può essere richiesta online attraverso il sito internet dell'Ufficio cantonale di stima, alla pagina Richiesta online di copie delle decisioni di stima.

I valori di stima in vigore nel periodo compreso tra il 01.01.1997 e il 31.12.2004 vanno considerati al netto dell'eventuale riduzione prevista dagli art. 47 e 48 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst). Per maggiori dettagli si faccia riferimento all'allegato.

Il valore di stima chiesto in deduzione giusta l’art. 129 cpv. 2 LT non potrà in ogni caso essere inferiore al valore contabile-fiscale di 20 anni prima del trasferimento dell’immobile venduto (si ritiene che il valore d’investimento ammonti al minimo al valore contabile-fiscale).
Al valore sostitutivo preso in considerazione potranno essere sommati i costi d’investimento sostenuti negli ultimi 20 anni.

La scheda TUI - PRECEDENTE TRASFERIMENTO: PRECEDENTE TASSAZIONE E DURATA DI PROPRIETÀ indica qual è la data da prendere in considerazione per stabilire se può essere applicato l'art. 129 cpv. 2 LT e che verrà pure utilizzata per la determinazione dell'aliquota d'imposta TUI.


Tassazione ordinaria
L’art. 67 cpv. 2 LT prevede che gli utili conseguiti mediante alienazione di immobili siano imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento. 
Nel caso in cui l’alienante abbia scelto di poter utilizzare il valore di stima ufficiale giusta l’art. 129 cpv. 2 LT, questo sostituirà a tutti gli effetti il valore d’investimento fino a 20 anni fa.

Imposizione
  • Imponibile TUI (=parte colpita TUI): Prezzo di vendita ./. valore sostitutivo ./. investimenti successivi
  • Tassazione ordinaria: Valore sostitutivo + investimenti successivi ./. valore contabile


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 191-195


Link
Sito internet dell'Ufficio cantonale di stima www.ti.ch/stima alla pagine Richiesta online di copie delle decisioni di stima
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 67 2
LT 129 2
LT 129 1

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione