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Imposte persone giuridiche
Informazioni

Sono imponibili come persone giuridiche:

  • le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative;
  • le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.

I fondi di investimento con possesso fondiario diretto giusta l’articolo 36 capoverso 2 lettera a) della Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.

Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l’articolo 10, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.