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Finanziamento

Il finanziamento della misurazione ufficiale avviene in applicazione dei principi dell’art. 38 della Legge federale sulla geoinformazione (LGI) secondo cui:

  • La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale. La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, contributi per le misure e i progetti seguenti:
    a. primi e nuovi rilevamenti;
    b. rinnovamenti;
    c. demarcazioni;
    d. provvedimenti in seguito a eventi naturali;
    e. tenuta a giorno periodica;
    f. adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinario;
    g. progetti innovativi per l’ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie.
    I contributi della Confederazione sono commisurati all’importanza delle misure e dei progetti per la copertura capillare del territorio, l’omogeneità e l’armonizzazio­ne dei dati della misurazione ufficiale svizzera.
    Nei casi in cui vi è un interesse nazionale straordinario all’attuazione di una mi­sura o di un progetto, il contributo della Confederazione può coprire fino all’80 per cento dei costi complessivi. Può essere più elevato per finanziare un progetto innovativo per l’ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie.
    Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il calcolo dei contributi della Confederazione.
  • I costi per l’aggiornamento della misurazione ufficiale sono assunti dalla persona fisica o giuridica che li ha causati, sempre che quest’ultima sia identificabile.
  • I Cantoni assumono i costi non coperti né dai contributi della Confederazione né dagli emolumenti. Possono stabilire chi deve partecipare a tali costi residui.
  • La Confederazione finanzia l’esecuzione sostitutiva (art. 34 cpv. 3). Esige dal Cantone negligente i costi rimanenti dopo la deduzione dei contributi convenuti.