La statistica pubblica in Svizzera ha il suo fondamento all'articolo 65 della Costituzione svizzera.
Articolo 65 Statistica
La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.
Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.
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