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Basi legali

La statistica pubblica in Svizzera ha il suo fondamento all'articolo 65 della Costituzione svizzera.

Articolo 65 Statistica

  1. La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

  2. Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.