LAFE
La legge federale limita l'acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone all'estero (art. 1 LAFE). Per l'acquisto di un fondo che sottostà all'obbligo dell'autorizzazione è necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente (art. 2 cpv. 1 LAFE). L'esecuzione della LAFE è quindi in primo luogo di competenza del Cantone in cui si trova il fondo. L'autorità designata dal Cantone (art. 15 cpv. 1 lett. a LAFE) decide sulla questione dell'obbligo dell'autorizzazione di un negozio giuridico e sul rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione può essere rilasciata solo per i motivi previsti dalla LAFE ed eventualmente dalla legge cantonale (art. 3, 8 e 9 LAFE).
In linea di principio, per l'obbligo dell'autorizzazione ed il rilascio di quest'ultima non è rilevante il fatto che il fondo sia già di proprietà di uno straniero, come non è decisivo il genere di negozio giuridico alla base dell'acquisto (compravendita, scambio, donazione, eredità, legato, assunzione di un patrimonio o di un’azienda, fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio di società). Inoltre, occorre rilevare che il fatto di possedere un fondo in Svizzera non dà al proprietario il diritto di ottenere un permesso di soggiorno.
Autorità distrettuale di prima istanza
L’autorità di prima istanza competente a decidere a norma dell’art. 15 cpv. 1 lett. a) LAFE è, per ogni distretto, una commissione composta dell’Ufficiale dei registri, presidente, di due membri e di due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Stato.
La giurisdizione della commissione corrisponde a quella dell’ufficio del registro fondiario.