È un registro dichiaratorio e si compone :
- del registro delle mutazioni e delle servitù;
- del registro dei pegni e dei pignoramenti immobiliari;
- del catasto dei diritti d'acqua;
- del libro giornale (libro generale d'ordine);
- dei documenti giustificativi;
- degli atti catastali del raggruppamento terreni.
Questo registro è retto dalla legislazione cantonale (registro cantonale) con le stesse norme del RFD ma non ha tutti gli effetti di quest'ultimo specie per la pubblicità e per la forza probatoria del diritto iscritto (pubblica fede), vedi art. 48 Titolo finale CC.
Nello stesso sono iscritti tutti i rapporti giuridici costituiti dopo il 1. gennaio1912 (data di entrata in vigore del CC).
Una particolarità di questo registro è quella che la prova del diritto di disporre è costituita dall'estratto censuario (rilasciato dal Comune rispettivamente dal geometra revisore/assuntore).
Ne segue che solo la persona iscritta come proprietaria nello stesso è presunta tale ed è legittimata a disporre del RF.
La ricerca dei fondi nel RFP è alfabetica, nel senso che è necessario partire dal proprietario attuale per poi cercare i dati della particella, le servitù, gli oneri e i pegni immobiliari iscritti.
Per risalire ai proprietari anteriori in regime di RFP è necessario ricorrere ad una dichiarazione delle volture da parte del comune di situazione del fondo (il comune può
rilasciare estratti delle mutazioni di proprietà a partire dal 1897 - art. 12 Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali nei comuni con il RFP).
E' regolato dalla Legge cantonale sul RF del 1998 e relativo Regolamento pure del 1998.