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Registro di commercio

Il registro di commercio è una banca dati pubblica, amministrata dallo Stato, che contiene importanti informazioni relative ai soggetti giuridici che svolgono un'attività commerciale. Esso ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto nonché la protezione dei terzi. In particolare promuove la sicurezza del commercio conferendo determinati effetti giuridici ai fatti iscritti.

In esso vi sono contenuti i seguenti enti giuridici:

  • le ditte individuali (art. 934 cpv. 1 e 2 CO; art. 36 – 39 ORC);
  • le società in nome collettivo(art. 552 segg. CO; art. 40 – 42 ORC);
  • le società in accomandita (art. 594 segg. CO; art. 40-42 ORC); 
  • le società anonime (art. 620 segg. CO; art. 43 – 65 ORC);
  • le società in accomandita per azioni (art. 764 segg. CO; art. 66 – 70 ORC);
  • le società a garanzia limitata (art. 772 segg. CO; art. 71 – 83 ORC);
  • le società cooperative (art. 828 segg. CO; art. 84 – 89 ORC);
  • le associazioni (art. 60 segg. CC; art. 90 – 93 ORC);
  • le fondazioni (art. 80 segg. CC; art. 94 – 97 ORC);
  • le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi [LlCol]; 98 – 100 ORC);
  • le società di investimento a capitale fisso (art. 110 segg. LlCol; art. 101 ORC);
  • le società di investimento a capitale variabile (art. 36 segg. LICol; art. 102 – 105 ORC);
  • gli istituti di diritto pubblico (art. 2 lett. d Lfus; art. 106 – 108 ORC);
  • le succursali di enti giuridici esteri e svizzeri (art. 935 CO; art. 109 – 115 ORC).

Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, che contiene tutte le iscrizioni in ordine cronologico, e del registro principale, il quale contiene tutte le iscrizioni giuridicamente valide classificate per ente giuridico. Ogni iscrizione è fondata su dei documenti giustificativi.

Le iscrizioni nel registro principale, le notificazioni e i documenti giustificativi sono pubblici.

Su domanda, gli uffici del registro di commercio autorizzano la consultazione del registro principale, della notificazione e dei documenti giustificativi e rilasciano:

  • estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico;
  • copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi.

L’ufficio del registro su domanda attesta anche che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro.