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Registro di commercio

Il registro di commercio è una banca dati pubblica, amministrata dallo Stato, che contiene importanti informazioni relative ai soggetti giuridici che svolgono un'attività commerciale. Esso ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto nonché la protezione dei terzi. In particolare promuove la sicurezza del commercio conferendo determinati effetti giuridici ai fatti iscritti.

In esso vi sono contenuti i seguenti enti giuridici:

  • le ditte individuali (art. 934 cpv. 1 e 2 CO; art. 36 – 39 ORC);
  • le società in nome collettivo(art. 552 segg. CO; art. 40 – 42 ORC);
  • le società in accomandita (art. 594 segg. CO; art. 40-42 ORC); 
  • le società anonime (art. 620 segg. CO; art. 43 – 65 ORC);
  • le società in accomandita per azioni (art. 764 segg. CO; art. 66 – 70 ORC);
  • le società a garanzia limitata (art. 772 segg. CO; art. 71 – 83 ORC);
  • le società cooperative (art. 828 segg. CO; art. 84 – 89 ORC);
  • le associazioni (art. 60 segg. CC; art. 90 – 93 ORC);
  • le fondazioni (art. 80 segg. CC; art. 94 – 97 ORC);
  • le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi [LlCol]; 98 – 100 ORC);
  • le società di investimento a capitale fisso (art. 110 segg. LlCol; art. 101 ORC);
  • le società di investimento a capitale variabile (art. 36 segg. LICol; art. 102 – 105 ORC);
  • gli istituti di diritto pubblico (art. 2 lett. d Lfus; art. 106 – 108 ORC);
  • le succursali di enti giuridici esteri e svizzeri (art. 935 CO; art. 109 – 115 ORC).

Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, che contiene tutte le iscrizioni in ordine cronologico, e del registro principale, il quale contiene tutte le iscrizioni giuridicamente valide classificate per ente giuridico. Ogni iscrizione è fondata su dei documenti giustificativi.

Le iscrizioni nel registro principale, le notificazioni e i documenti giustificativi sono pubblici.

Su domanda, gli uffici del registro di commercio autorizzano la consultazione del registro principale, della notificazione e dei documenti giustificativi e rilasciano:

  • estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico;
  • copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi.

L’ufficio del registro su domanda attesta anche che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro. 

Sportelli del registro fondiario aperti
solo su appuntamento


La Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni informa che gli sportelli degli Uffici del registro fondiario di Blenio, Leventina, Riviera e Vallemaggia saranno temporaneamente aperti, da lunedì 24 gennaio 2022, solo su appuntamento.



Sportelli del registro fondiario aperti
solo su appuntamento

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