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Statistica di Polizia


Basi legali

La statistica è uno strumento pianificatorio indispensabile per l’autorità politica, oltre che per innumerevoli istituzioni, pubbliche e private. Gli scopi, i principi generali e gli obblighi che ne regolano la raccolta, l’analisi e la diffusione sono contenuti nella Legge sulla statistica federale del 9 ottobre 1992. Particolare attenzione è riservata alla protezione, alla sicurezza e alla conservazione dei dati.

L’Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993 “disciplina i principi che devono essere osservati nell’esecuzione di [specifiche] rilevazioni statistiche e fissa in allegato l’elenco degli organi responsabili di tali rilevazioni”. Vi troviamo, in particolare, i servizi di polizia in riferimento ai seguenti oggetti:

  • Incidenti della circolazione stradale
    Incidenti per Cantone e per caratteristiche degli oggetti e delle persone coinvolte
    (rilevazione totale, informazione obbligatoria).


  • Statistica criminale di polizia
    Violazioni delle disposizioni penali del diritto federale e del diritto cantonale, caratteristiche del reato, azioni non sanzionabili ma rilevanti per la polizia, con informazioni complementari; caratteristiche socio-demografiche degli indiziati e delle vittime (dal 1.1.2009 rilevazione totale, informazione obbligatoria).


Statistica sugli incidenti della circolazione stradale

Viene rilevato “ogni incidente della circolazione stradale registrato dalla polizia [...] Sono considerati incidenti della circolazione stradale tutti gli incidenti con veicoli, che avvengono su strade o luoghi pubblici e causano ferimenti o uccisioni di persone o danni materiali”.

Non sussistendo l’obbligo di segnalazione in caso di incidenti con soli danni materiali, gli indici di evoluzione sono generalmente basati sui sinistri con vittime (feriti e decessi).

Dal 1. gennaio 2011 il registro nazionale è gestito dall’Ufficio Federale delle Strade (USTRA), che pubblica i dati sugli incidenti in Svizzera.

Statistica criminale di polizia

Dal 1981 l’Ufficio federale di polizia pubblicava una statistica “minimale” sul volume, la struttura e l’evoluzione di una selezione di infrazioni registrate dalle autorità di polizia. Le infrazioni alla Legge sulla circolazione non erano prese in considerazione; quelle sugli stupefacenti erano sottoposte a una rilevazione specifica. La qualità delle registrazioni e la loro consistenza temporale non poteva essere è garantita.

Dal 2009, le autorità cantonali e federali di polizia (Polizia giudiziaria federale e Corpo guardie di confine) trasmettono all’Ufficio federale di statistica un estratto delle loro banche dati in base a regole di conteggio armonizzate. Qui i dati sono riuniti in una statistica criminale nazionale di polizia.

Sono registrati tutti gli articoli del Codice penale svizzero (CP), le infrazioni alla legge federale sugli stranieri (LStr, LDDS prima del 1.1.2008) e a quella sugli stupefacenti (LStup). Le infrazioni di carattere penale alle leggi federali annesse sono pure rilevate a livello di articoli. Sono pure acquisite le caratteristiche degli imputati e dei danneggiati.

Il cambiamento nelle definizioni e nel conteggio delle infrazioni e delle persone ha prodotto un’inevitabile discontinuità nelle serie storiche; non è pertanto possibile, in linea generale, garantire la comparabilità delle nuove cifre con quelle degli anni precedenti.

Informazioni sul progetto e le modalità di rilevamento possono ottenersi sul portale dell’UST.