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Vigilanza sui comuni

La vigilanza sui Comuni è esercitata per il tramite della Sezione degli enti locali; ciòa meno che la competenza non è delegata per legge speciale ad un servizio di un altro Dipartimento (vedi art. 195 cpv. 3 LOC, per esempio in materia edilizia la competenza è del Dipartimento del territorio e dei suoi servizi -art. 52 RALE; in materia scolastica è del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e dei suoi servizi - art. 10 cpv. 2 lett. d Legge scuola).

Apertura di una procedura di vigilanza

L'Autorità, d'ufficio o su istanza, apre una procedura di vigilanza quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa la presenza di indizi di cattiva amministrazione a pregiudizio di importanti interessi collettivi oppure una violazione degli obblighi derivanti dalla carica (art. 196 LOC); ciò a condizione che non sia o non sia stato possibile agire attraverso un ordinario rimedio di diritto (art. 196a cpv. 1 LOC).

Per l'avvio di una procedura di vigilanza occorre quindi che nell'agire degli organi comunali siano riscontrabili indizi di manchevolezze qualificate che denotano una vera e propria cattiva amministrazione a carico degli organi comunali e che l'intervento sia necessario a tutela di interessi collettivi di rilievo. Di principio singole decisioni errate o viziate non costituiscono da sole indizio o sospetto di cattiva amministrazione (art. 196 cpv. 2 LOC).

Oggetto dell'istanza d'intervento

Può essere oggetto di un'istanza d'intervento l'operato degli organi comunali e dei loro membri (membri e supplenti del municipio, membri della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali), rispettivamente il loro mancato agire.

All'art. 196a cpv. 1 LOC si stabilisce però la natura sussidiaria della procedura di vigilanza rispetto agli ordinari mezzi di ricorso. Ciò significa che decisioni non ancora cresciute in giudicato devono essere contestate mediante ricorso e non con procedura di vigilanza. La tutela della sicurezza giuridica, ma pure di eventuali diritti di terzi in buona fede, rendono inammissibile la successiva messa in discussione di situazioni giuridiche divenute definitive, poiché non impugnate tempestivamente mediante ricorso.

L'Autorità di vigilanza non ha invece alcun potere di intervento e di sorveglianza sui dipendenti comunali. La gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti comunali, comprese eventuali procedure disciplinari nei loro confronti, competono infatti esclusivamente al Municipio (art. 110 cpv. 1 lett. e LOC; 106 lett. a e d LOC; art. 125 ss. LOC). L'Autorità di vigilanza non è quindi legittimata ad interferire nella gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti comunali.

Chi può inoltrare un'istanza d'intervento

Chiunque può inoltrare un'istanza d'intervento, senza però avere ruolo di parte né diritto all'entrata in materia (art. 196a cpv. 2 LOC). Può solo pretendere un breve riscontro, posto il diritto ad una risposta derivante dal diritto di petizione cui l'istanza è assimilata (art. 8 cpv. 2 lett. l Cost./Ti).

Forma dell'istanza

L'istanza deve essere presentata in forma scritta all'Autorità di vigilanza e deve contenere (art. 196b LOC):

  • la menzione della decisione o del comportamento censurati;
  • una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l'indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti;
  • le conclusioni dell'istante.

Istanze generiche (imprecise, incomprensibili o inattendibili) o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia, sono evase con breve motivazione (art. 196a cpv. 3 LOC).

Provvedimenti dell'Autorità superiore

In caso di inosservanza della legge, degli ordini dell'Autorità o di grave inadempienza nell'esercizio del loro mandato il Consiglio di Stato può applicare ai membri ed ai supplenti del municipio, ai membri della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, i seguenti provvedimenti disciplinari (art. 197cpv. 1 LOC):

  • l'ammonimento;
  • la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--;
  • la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;
  • la destituzione.

I membri degli organi locali devono essere in carica.
La sospensione può inoltre essere applicata ad un municipale nei confronti del quale è stato rilasciato un attestato di carenza beni, è stato dichiarato il fallimento o è perseguito per crimini o delitti (art. 198 LOC). Se un municipale è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, anche se sospesa condizionalmente, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo (art. 199 LOC).

L'Autorità superiore può inoltre dare indicazioni, ordini, ecc. agli organi locali e ai loro membri o, date determinate premesse, annullare le loro decisioni (art. 196c LOC).
In casi molto gravi, l'Autorità può affiancarsi o sostituirsi al municipio nella gestione del Comune o avviare addirittura un processo aggregativo (artt. 201, 202 LOC).

Spese d'istruttoria

Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza recuperano le spese di istruttoria. Le spese accollate al Comune sono a carico della cassa comunale. Se però l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese (art. 204 LOC).

Autorità di ricorso

Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale Autorità di vigilanza. Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia (art. 207 LOC).