La procedura di modifica degli statuti consortili è retta dagli artt. 10 e 7 LCCom. In genere è la Delegazione che propone ai Comuni la modifica/adattamento degli statuti, richiesta che deve essere accettata dai Legislativi comunali entro 4 mesi (cfr. art. 1 cpv. 2 RLCCom), sebbene la proposta può essere formulata anche da un Comune.
La Delegazione consortile è responsabile della trasmissione al Consiglio di Stato dell'istanza in cui si postula la ratifica delle modifiche statutarie (art. 2 RLCCom), dopo aver raccolto tutte le approvazioni dei Comuni, con annessa la documentazione completa (messaggi municipali, rapporti commissionali, estratti risoluzioni dei Legislativi comunale, dichiarazioni di avvenuta pubblicazione agli albi e crescita in giudicato).
Nel caso in cui un Comune dovesse bocciare la richiesta di modifica/adattamento degli statuti, la Delegazione deve limitarsi a raccogliere la decisione negativa trasmettendola assieme alle altre.
Come per l'approvazione di nuovi statuti, il Consiglio di Stato ha attribuito per delega la competenza di ratifica delle modifiche degli statuti alla Sezione degli enti locali. Con la procedura di ratifica saranno esaminate eventuali decisioni negative.