Gli ospiti del Centro sono definiti “beneficiari” perché titolari di uno dei permessi previsti dalla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Tra i vari permessi e statuti previsti dalla Legge sull'asilo (LAsi), al CCP rientrano principalmente i seguenti:
- Permesso N:
concesso ai richiedentI l’asilo che hanno lasciato il Centro federale d’asilo (vedi procedura d'asilo) e sono stati attribuiti al Cantone Ticino. Queste persone sono in attesa di una decisione sulla richiesta d’asilo e, durante la permanenza al Centro, potranno ottenere un permesso definitivo o una decisione di rimpatrio. - Permesso B :
rilasciato a chi soddisfa i criteri per ottenere lo statuto di rifugiato. In questo caso, la persona non viene rinviata nel Paese d’origine e può intraprenderà il percorso di integrazione in Svizzera. - Permesso F:
ammissione provvisoria. Si applica quando la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stabilisce che la persona non soddisfa i criteri per lo statuto di rifugiato, ma non può essere rimpatriata. Le ragioni possono essere: - impossibilità giuridica dell'allontanamento: il rimpatrio non è possibile per motivi legali (ad esempio mancanza di documenti di viaggio o Paese d’origine non in grado di ricevere la persona);
- inamissibilità dell'allontanamento: il rimpatrio metterebbe la persona in grave pericolo (per la vita, la salute o rischio di persecuzione);
- impossibilità pratica dell'allontanamento: problemi tecnici o logistici rendono impossibile il rimpatrio.