Strutture abitative per persone adulte con disabilità
Le strutture si suddividono in case con occupazione, case senza occupazione e appartamenti protetti. Mentre le case con occupazione offrono una presa in carico completa, diurna e notturna, le altre due tipologie offrono una presa in carico esclusivamente abitativa.
Informazioni periodiche
Case con occupazione
Cosa sono le case con occupazione?
Le case con occupazione offrono, sull’arco dell’anno, una presa in carico sia residenziale sia diurna, attraverso interventi socio-educativi, socio-occupazionali e di cura. È possibile fare capo a diverse tipologie di case con occupazione, a dipendenza del progetto di vita e della forma di disabilità.
Alcune case sono dotate di reparto medicalizzato. Le case medicalizzate accolgono persone con disabilità che necessitano di cure importanti a livello socio-sanitario e di una presa in carico di tipo medico-infermieristico. L’intervento, che non è da considerarsi puramente assistenziale, è mirato al recupero delle capacità residue, al mantenimento e al miglioramento dell'autonomia.
Chi accolgono?
Accolgono persone beneficiarie di rendita AI (o in attesa di rendita) con disabilità fisiche, psichiche, intellettive, sensoriali o da dipendenza, che necessitano di accompagnamento e cura in un contesto protetto.
Quali prestazioni offrono?
Le case con occupazione offrono:
- prestazioni socio-educative;
- prestazioni socio-occupazionali;
- cure di base;
- servizio alberghiero;
- cure infermieristiche;
- terapie e riabilitazione.
Quale procedura seguire per il collocamento?
È necessario rivolgersi al Servizio d’informazione e coordinamento per le richieste di collocamento nelle Istituzioni LISPI (Ufficio degli invalidi). Per le case medicalizzate si raccomanda di rivolgersi al Centro di indicazione di Pro Infirmis.
A quanto ammonta il contributo a carico dell’utente?
All’utente è richiesto il pagamento di una retta giornaliera di 100 fr in notturno/diurno e 45 fr. in diurno. Nelle case medicalizzate e nelle case con occupazione con reparto medicalizzato l’assicurazione di base LAMal dell’utente partecipa ai costi di cura.
Basi legali
- 0.109 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006
- 831.26 Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn) del 6 ottobre 2006
- 151.3 Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) del 13 dicembre 2002
- 875.100 Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
- 875.100 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 19 giugno 2012
- Convenzione Intercantonale Istituti Sociali (CIIS)
- Direttiva 1 Autorizzazione d’esercizio agli istituti per invalidi, DSS-DASF-UI, settembre 2016
- Direttiva 1a Criteri di valutazione dei requisiti necessari per l’autorizzazione d’esercizio agli istituti per invalidi, DSS-DASF-UI, settembre 2016
- Direttiva 3 Istituti per invalidi – garanzia di qualità, DSS-DASF-UI, settembre 2016
- Direttiva 4a - Programma indicativo dei locali per le costruzioni dell'Assicurazione Invalidità, UFAS-UDCL
- Direttiva 4b per il calcolo dei sussidi federali versati per le costruzioni, UFCL, novembre 2001
- Direttiva 5 - Direttiva della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie sul contributo globale agli istituti per invalidi adulti, gennaio 2024