Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Gli apprendisti e le apprendiste, i lavoratori e le lavoratrici fino al compimento dei 30 anni hanno diritto ogni anno fino a 5 giorni di congedo per svolgere attività di volontariato. Questo diritto è sancito dal Codice delle obbligazioni.
Tutti i giovani e le giovani al di sotto dei 30 anni impiegati nei settori privati o pubblici che svolgono delle attività di volontariato hanno diritto di richiedere un congedo al massimo di 5 giorni di lavoro all'anno. Il congedo può essere suddiviso in giornate e mezze giornate e i 5 giorni non devono essere per forza consecutivi. I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell’anno civile.
Le basi legali in vigore per gli impiegati e le impiegate della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono differenti e sono definite nei rispettivi regolamenti. Per esempio, gli impiegati e le impiegate dell’Amministrazione cantonale, i docenti e le docenti, gli agenti e le agenti della Polizia cantonale possono richiedere un congedo fino a 8 giorni lavorativi all’anno per il volontariato sociale e per il volontariato svolto nelle colonie.
Hanno la possibilità di richiedere un congedo giovanile al proprio datore o alla propria datrice di lavoro, ad esempio, le persone responsabili di un’associazione giovanile, i volontari e le volontarie delle colonie di vacanza o di un centro giovani, i monitori e le monitrici di un’associazione sportiva o culturale o chi partecipa alle attività del Consiglio Cantonale dei Giovani. Il congedo può essere anche richiesto per seguire un corso di formazione G+S o altre formazioni nell’ambito delle attività di volontariato.
È necessario compilare il formulario per la richiesta e consegnarlo al proprio datore o alla propria datrice di lavoro, almeno due mesi prima dell’inizio del congedo. Il datore o la datrice di lavoro ha il diritto di richiedere all’ente organizzatore una conferma dell’impiego.
I giovani volontari e le giovani volontarie svolgono un servizio importante per la società in quanto sviluppano la propria personalità e accrescono le proprie conoscenze. Anche i datori e le datrici di lavoro possono così beneficiare delle competenze acquisite durante un’esperienza di volontariato.
L’attività per la quale si chiede il congedo deve essere svolta a titolo gratuito. Ciò non esclude la possibilità di ricevere un eventuale indennizzo o una rimunerazione simbolica da parte dell’ente presso il quale si svolge l'attività di volontariato.
Durante il congedo giovanile non sussiste l'obbligo, da parte del datore o della datrice di lavoro, di pagare il dipendente o la dipendente. La scelta sulla retribuzione salariale è dunque libera. La garanzia del salario dipende dunque dal regolamento o dalla decisione di ogni datore o datrice di lavoro.
Il momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa con il datore o la datrice di lavoro, tenuto conto dei rispettivi interessi.
In caso di mancata intesa il congedo deve essere concesso qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia annunciato da almeno due mesi l’intenzione di far valere la sua pretesa.
Se dovessero subentrare delle difficoltà è possibile chiedere un colloquio al proprio datore o alla propria datrice di lavoro e mostrare il Promemoria "Il Congedo giovanile", rivolgersi all’organizzatore dell’attività di volontariato affinché intervenga, consultare il proprio sindacato o chiedere una consulenza telefonica alla Federazione svizzera delle associazioni giovanili (031 326 29 29).