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Fabbricare, importare o commercializzare oggetti d'uso

7. Disposizioni particolari sui giocattoli

Per giocattoli si intendono tutti gli oggetti che sono destinati o concepiti per essere utilizzati per giocare dai bambini fino a 14 anni di età. Sono considerati giocattoli anche gli oggetti che non sono destinati a essere utilizzati esclusivamente per fini di gioco.
In caso di impiego conforme alla destinazione o abitualmente presunto e in considerazione del comportamento abituale dei bambini, i giocattoli, comprese le sostanze chimiche in essi contenute, non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi.
Le capacità degli utilizzatori ed eventualmente di chi li sorveglia sono tenute in considerazione in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati a essere utilizzati dai bambini di età inferiore a tre anni o da altre determinate fasce di età.
Le etichette apposte sui giocattoli e le istruzioni per l’uso che li accompagnano devono richiamare l’attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui pericoli e sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
Oltre alle disposizioni generali che si applicano a tutti gli oggetti d’uso, per i giocattoli bisogna tener conto dei requisiti specifici fissati al Capitolo 3 Sezione 5 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (OSG).

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