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Fabbricare, importare o commercializzare oggetti d'uso

8. Disposizioni particolari sugli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano

Gli oggetti che, nell’uso a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, vengono a contatto con la pelle, i capelli, i peli, le mucose della bocca o le zone genitali esterne, come indumenti, gioielli, parrucche, spazzolini da denti, stuzzicadenti, filo interdentale, posate, pannolini e succhiotti, possono cedere sostanze soltanto in quantità tali da essere innocue per la salute.
È vietata l’aggiunta di sostanze che conferiscono agli oggetti effetti farmacologici, quali nicotina o disinfettanti.
Il DFI stabilisce i requisiti di sicurezza di questi oggetti. Vi rientrano anche le disposizioni sulla migrazione di sostanze tossiche o allergeniche che possono essere cedute da oggetti che, conformemente alla loro destinazione, vengono intensamente a contatto per un periodo prolungato con la pelle o altre parti del corpo umano.
Oltre alle disposizioni generali che si applicano a tutti gli oggetti d’uso, per gli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano bisogna tener conto dei requisiti specifici fissati al Capitolo 3 Sezione 4 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano (OCCU).

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