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Fabbricare, importare o commercializzare oggetti d'uso

6. Disposizioni particolari sui cosmetici

Per cosmetici si intendono le sostanze o i preparati destinati a entrare in contatto con la superficie di determinate parti del corpo umano, quali epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra o organi genitali esterni o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli o mantenerli in buono stato oppure di correggere gli odori corporei.
Sono in particolare vietate le indicazioni di qualsiasi genere che attribuiscono a oggetti d’uso proprietà atte a guarire, lenire o prevenire malattie (p. es. proprietà medicinali o terapeutiche, azione disinfettante o antinfiammatoria).
Per i prodotti di cura dentaria e della cavità orale sono autorizzate le indicazioni relative alle proprietà anticarie e ad altre proprietà preventive di medicina dentaria solo se possono essere scientificamente dimostrate.
Oltre alle disposizioni generali che si applicano a tutti gli oggetti d’uso, per i cosmetici bisogna tener conto dei requisiti specifici fissati al Capitolo 3 Sezione 3 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos).

In particolare, la fabbricazione dei cosmetici deve rispettare la buona prassi di fabbricazione ed è necessario elaborare una documentazione informativa per ogni prodotto cosmetico (PIF - product information file) e la relativa valutazione della sicurezza.

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