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Progettare, modificare e gestire un esercizio di ristorazione

3. Modificare un esercizio di ristorazione

Ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011, l’attestazione dell’idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illimitata. In caso di cambiamenti strutturali suscettibili di modificare la capacità ricettiva e la funzionalità della struttura, il Municipio è tenuto a rilasciare una nuova attestazione di idoneità (articolo 58 RLear), previa richiesta del preavviso del Laboratorio cantonale (articolo 7 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010). 
Per quanto concerne il Laboratorio cantonale rientrano in questo caso anche semplici richieste di modifica della capacità ricettiva o della tipologia senza interventi strutturali.

Modifiche senza interventi strutturali
Per modificare la capacità ricettiva o la tipologia di un esercizio, il gerente deve richiedere una modifica dell’autorizzazione. A tal fine egli deve fare formale richiesta al Municipio di una nuova attestazione d’idoneità dei locali, indicando le modifiche desiderate.
Il Municipio richiede un nuovo preavviso al Laboratorio cantonale, che viene rilasciato unicamente se i requisiti strutturali fissati nel Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011 e nell'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI) del 16 dicembre 2016 vengono rispettati.
Ottenuto il preavviso favorevole del Laboratorio cantonale, il Municipio può rilasciare la nuova attestazione di idoneità dei locali e il gerente può richiedere al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale la modifica dell’autorizzazione.

Modifiche con interventi strutturali
A dipendenza dell’entità degli interventi strutturali spetta al Municipio valutare se la richiesta debba seguire la procedura di domanda di costruzione oppure se sia sufficiente una notifica di costruzione.
In entrambi i casi il Laboratorio cantonale necessita dalle seguenti informazioni:

  • definizione esatta del tipo di esercizio secondo il Capitolo quinto del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear);
  • piano 1:50 (o 1:100 se sufficientemente dettagliato) indicante le dimensioni di tutti i locali dove verranno gestite derrate alimentari (p.es. cucina, bar, ecc.), l'ubicazione dei lavandini, l'ubicazione dei locali accessori alla cucina (economato, locale per il materiale di pulizia, magazzino, office, celle di refrigerazione o di congelamento, ecc.), nonché l'ubicazione dei locali destinati al personale addetto alla preparazione delle derrate alimentari (servizi igienici e spogliatoi);
  • il numero di posti previsto (interni ed esterni);
  • il calcolo della superficie della cucina ai sensi dell'articolo 36 RLear (ad eccezione degli esercizi di tipo caffè, bar, pub, mescita, ai quali si applica l’articolo 37 RLear).

Sulla base della licenza edilizia ed effettuate le usuali verifiche di fine lavori (agibilità), il Municipio rilascia l’attestazione di idoneità dei locali facendo riferimento al preavviso del Laboratorio cantonale. La tipologia di esercizio e il numero di posti indicati nella documentazione della domanda o della notifica di costruzione sono vincolanti. Eventuali modifiche devono essere oggetto di una variante da sottoporre al Laboratorio cantonale per un nuovo preavviso.
Ottenuta l’attestazione di idoneità dei locali, il gerente può richiedere al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale la modifica dell’autorizzazione.

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