Fabbricare, importare o commercializzare oggetti d'uso
- 1. L'essenziale in breve
- 2. Annunciare la propria attività di commercio di oggetti d'uso
- 3. Controllo autonomo e analisi di oggetti d'uso
- 4. Importare oggetti d’uso
- 5. Esportare oggetti d'uso – Certificati di esportazione
- 6. Disposizioni particolari sui cosmetici
- 7. Disposizioni particolari sui giocattoli
- 8. Disposizioni particolari sugli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano
- 9. Disposizioni particolari sui materiali e gli oggetti che vengono in contatto con derrate alimentari
8. Disposizioni particolari sugli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano
Gli oggetti che, nell’uso a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, vengono a contatto con la pelle, i capelli, i peli, le mucose della bocca o le zone genitali esterne, come indumenti, gioielli, parrucche, spazzolini da denti, stuzzicadenti, filo interdentale, posate, pannolini e succhiotti, possono cedere sostanze soltanto in quantità tali da essere innocue per la salute.
È vietata l’aggiunta di sostanze che conferiscono agli oggetti effetti farmacologici, quali nicotina o disinfettanti.
Il DFI stabilisce i requisiti di sicurezza di questi oggetti. Vi rientrano anche le disposizioni sulla migrazione di sostanze tossiche o allergeniche che possono essere cedute da oggetti che, conformemente alla loro destinazione, vengono intensamente a contatto per un periodo prolungato con la pelle o altre parti del corpo umano.
Oltre alle disposizioni generali che si applicano a tutti gli oggetti d’uso, per gli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano bisogna tener conto dei requisiti specifici fissati al Capitolo 3 Sezione 4 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano (OCCU).