Fabbricare, importare o commercializzare derrate alimentari
- 1. L'essenziale in breve
- 2. Annunciare la propria attività di commercio di derrate alimentari
- 3. Controllo autonomo e analisi di derrate alimentari
- 4. Importare derrate alimentari
- 5. Esportare derrate alimentari – Certificati di esportazione
- 6. Come etichettare la merce
- 7. Disposizioni particolari sugli integratori alimentari e gli alimenti per sportivi
- 8. Prelievo di campioni da parte del Laboratorio cantonale
- 9. Derrate alimentari: basi legali
3. Controllo autonomo e analisi di derrate alimentari
Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta, immette sul mercato, importa, esporta o fa transitare derrate alimentari deve:
- designare una personale responsabile della sicurezza dei prodotti, con indirizzo professionale in Svizzera;
- provvedere, a tutti i livelli di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, affinché siano soddisfatti i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari applicabili al suo settore di attività;
- verificare o fa verificare il rispetto di questi requisiti e, se necessario, adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale;
- provvedere affinché siano immessi sul mercato soltanto derrate alimentari conformi alla legislazione sulle derrate alimentari;
- implementare un controllo autonomo in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della produzione.
Controllo autonomo
L’obbligo del controllo autonomo comprende in particolare:
- la garanzia della buona prassi procedurale, inclusa la garanzia della protezione dagli inganni;
- l’applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo («Hazard Analysis and Critical Control Points», sistema HACCP) o dei relativi principi;
- per le aziende che esercitano esclusivamente il commercio di derrate alimentari: la verifica della sicurezza delle derrate alimentari e la garanzia della protezione dagli inganni;
- la campionatura e l’analisi;
- la rintracciabilità;
- il ritiro e il richiamo;
- la documentazione.
A dipendenza della categoria di prodotti devono essere considerati anche i requisiti specifici fissati nelle relative ordinanze.
Le associazioni di categoria possono elaborare linee direttive per una buona prassi procedurale che, se approvate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), possono fungere da base per il controllo autonomo.
Per le mense di nidi, scuole dell’infanzia, scuole elementari, centri educativi per minorenni, centri extrascolastici e simili, il Laboratorio cantonale ha sviluppato in collaborazione con gli uffici competenti un apposito Manuale per l’autocontrollo.
Il Laboratorio cantonale non effettua analisi e non effettua consulenze relative all'etichettatura per aziende o privati. Per queste prestazioni ci si può rivolgere a laboratori privati o a consulenti privati operanti nel settore.
Documenti
Materiale divulgativo
Link
- Linee direttive per una buona prassi procedurale approvate dall’USAV
- Associazione dei laboratori svizzeri
- SAS Servizio di accreditamento / Laboratori accreditati