Fabbricare, importare o commercializzare derrate alimentari
- 1. L'essenziale in breve
- 2. Annunciare la propria attività di commercio di derrate alimentari
- 3. Controllo autonomo e analisi di derrate alimentari
- 4. Importare derrate alimentari
- 5. Esportare derrate alimentari – Certificati di esportazione
- 6. Come etichettare la merce
- 7. Disposizioni particolari sugli integratori alimentari e gli alimenti per sportivi
- 8. Prelievo di campioni da parte del Laboratorio cantonale
- 9. Derrate alimentari: basi legali
4. Importare derrate alimentari
L'importazione di derrate alimentari è possibile solo a condizione che i prodotti rispettino tutti i requisiti fissati dal diritto svizzero (composizione, sicurezza, igiene, etichettatura, ecc.) e che l’importatore sia notificato al Laboratorio cantonale. Esso è tenuto al controllo autonomo.
Vanno inoltre considerati i seguenti aspetti:
Prodotti agricoli
Per l'importazione di molti prodotti agricoli (ad esempio frutta, verdura, vino, ecc.) è necessario un permesso. Il permesso generale d’importazione (PGI) è concesso su richiesta dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) a persone fisiche e giuridiche nonché comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’UFAG.
Derrate alimentari di origine animale
I criteri d’importazione di derrate alimentari di origine animale (ad esempio carne, pesce, latticini, salumi, caviale, ecc.) variano a dipendenza della loro provenienza: Unione Europea (UE) o paesi terzi (fuori dall’UE).
Le informazioni sull’importazione di derrate alimentari di origine animale sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
In Svizzera è vietata la produzione di carne utilizzando sostanze ormonali e non ormonali o la tenuta di conigli domestici e galline ovaiole per la produzione di uova in sistemi di detenzione vietati in svizzera. I prodotti agricoli ottenuti mediante questi metodi di produzione devono essere obbligatoriamente dichiarati all'atto della consegna ai consumatori. Per esempio la carne, le sue preparazioni e i prodotti carnei devono essere dichiarate mediante una o entrambe le menzioni «può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali» e «può essere stato prodotto con sostanze non ormonali, come gli antibiotici, per aumentare le prestazioni degli animali». Le uova e le loro preparazioni devono essere dichiarate mediante la menzione «proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera». Per maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’UFAG.
Alcol
Per informazioni relative alle tariffe delle tasse per l’importazione di bevande spiritose o prodotti contenenti alcol ci si può rivolgere all’Amministrazione federale delle dogane (AFD).
In ogni caso il Laboratorio cantonale non rilascia autorizzazioni d’importazione, né certificati di conformità.