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Fabbricare, importare o commercializzare derrate alimentari

6. Come etichettare la merce

La legislazione in materia di caratterizzazione e pubblicità può essere relativamente complessa. I requisiti principali da soddisfare sono definiti all’articolo 36 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). In particolare le indicazioni obbligatorie devono essere apposte:

  • in un punto ben visibile;
  • con caratteri facilmente leggibili e indelebili;
  • in almeno una lingua ufficiale della Confederazione; eccezionalmente possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare in modo sufficiente e inequivocabile.

L’articolo 3 dell’OID definisce punto per punto quali sono le indicazioni obbligatorie che devono figurare sull’etichetta di una derrata alimentare. Tuttavia, a dipendenza della categoria di prodotto, possono essere richieste anche delle informazioni complementari in virtù delle ordinanze specifiche, come per esempio per gli integratori alimentari, per le bevande o per le derrate alimentari di origine animale o vegetale. Tutte le ordinanze specifiche si possono consultare sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
In termini generali le designazioni, le indicazioni, le immagini, le confezioni, gli imballaggi, le scritte che figurano sulle confezioni e sugli imballaggi, le modalità di presentazione, le pubblicità e le informazioni utilizzate per le derrate alimentari devono corrispondere ai fatti e non essere tali da indurre in inganno, segnatamente su natura, provenienza, fabbricazione, modo di produzione, composizione, contenuto e conservazione della corrispondente derrata alimentare. Sono in particolare vietati tutti i riferimenti che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano adito a supposizioni del genere.

Il Laboratorio cantonale non effettua consulenze relative all'etichettatura per aziende o privati. Per queste prestazioni ci si può rivolgere a consulenti privati operanti nel settore.

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