Fabbricare, importare o commercializzare derrate alimentari
- 1. L'essenziale in breve
- 2. Annunciare la propria attività di commercio di derrate alimentari
- 3. Controllo autonomo e analisi di derrate alimentari
- 4. Importare derrate alimentari
- 5. Esportare derrate alimentari – Certificati di esportazione
- 6. Come etichettare la merce
- 7. Disposizioni particolari sugli integratori alimentari e gli alimenti per sportivi
- 8. Prelievo di campioni da parte del Laboratorio cantonale
- 9. Derrate alimentari: basi legali
6. Come etichettare la merce
La legislazione in materia di caratterizzazione e pubblicità può essere relativamente complessa. I requisiti principali da soddisfare sono definiti all’articolo 36 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). In particolare le indicazioni obbligatorie devono essere apposte:
- in un punto ben visibile;
- con caratteri facilmente leggibili e indelebili;
- in almeno una lingua ufficiale della Confederazione; eccezionalmente possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare in modo sufficiente e inequivocabile.
L’articolo 3 dell’OID definisce punto per punto quali sono le indicazioni obbligatorie che devono figurare sull’etichetta di una derrata alimentare. Tuttavia, a dipendenza della categoria di prodotto, possono essere richieste anche delle informazioni complementari in virtù delle ordinanze specifiche, come per esempio per gli integratori alimentari, per le bevande o per le derrate alimentari di origine animale o vegetale. Tutte le ordinanze specifiche si possono consultare sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
In termini generali le designazioni, le indicazioni, le immagini, le confezioni, gli imballaggi, le scritte che figurano sulle confezioni e sugli imballaggi, le modalità di presentazione, le pubblicità e le informazioni utilizzate per le derrate alimentari devono corrispondere ai fatti e non essere tali da indurre in inganno, segnatamente su natura, provenienza, fabbricazione, modo di produzione, composizione, contenuto e conservazione della corrispondente derrata alimentare. Sono in particolare vietati tutti i riferimenti che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano adito a supposizioni del genere.
Il Laboratorio cantonale non effettua consulenze relative all'etichettatura per aziende o privati. Per queste prestazioni ci si può rivolgere a consulenti privati operanti nel settore.