Gestire un acquedotto, una piscina o docce accessibili al pubblico
- 1. L’essenziale in breve
- 2. Annunciare la propria attività di gestione di un acquedotto
- 3. Controllo autonomo e analisi per chi gestisce un acquedotto
- 4. Controllo autonomo e analisi per chi gestisce una piscina accessibile al pubblico
- 5. Controllo autonomo e analisi per chi gestisce docce accessibili al pubblico
1. L’essenziale in breve
L’acqua potabile è una derrata alimentare di primaria importanza. Essa infatti è quella di maggior consumo (ca. 2 litri/giorno/persona): la sua conformità ai requisiti di potabilità deve quindi essere costantemente garantita, da parte dell'azienda o istituzione responsabile, tramite un'intensa attività di controllo autonomo degli impianti e con frequenti prelievi di campioni.
Come derrata alimentare essa soggiace alla legislazione federale in materia di derrate alimentari, tuttavia con peculiarità che la contraddistinguano da tutte le altre.
Dal 1° maggio 2017 l’acqua che, all’interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autorizzate e non riservati esclusivamente a privati, è destinata a entrare in contatto con il corpo umano, ma non a essere bevuta, segnatamente l’acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura, impianti sportivi o alberghi, viene annoverata tra gli oggetti d’uso.
Come oggetto d’uso essa soggiace alla legislazione federale in materia di oggetti d’uso, tuttavia con peculiarità che la contraddistinguano da tutti gli altri.
Per la loro affinità il legislatore ha riunito i requisiti inerenti l’acqua potabile, l’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico in un’unica ordinanza. L’Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
Il Laboratorio cantonale è l’autorità di controllo competente per il Canton Ticino, incaricata di verificare che i requisiti di legge sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso siano rispettati. Ispezioni e controlli ufficiali vengono effettuati in funzione del rischio anche in questo settore.
Chiunque gestisce un acquedotto, una piscina o docce accessibili al pubblico deve :
- annunciare la sua attività all’autorità competente (solo per gli acquedotti)
- garantire la sicurezza dell’acqua mediante un sistema di autocontrollo, comprensivo di analisi volte a verificare la qualità microbiologica, chimica e fisica
- garantire una corretta informazione ai consumatori/utenti
- garantire che i requisiti per gli impianti siano rispettati