Progettare, modificare e gestire un esercizio di ristorazione
1. L'essenziale in breve
Per esercizi di ristorazione si intendono tutte le attività in cui cibi e/o bevande vengono consumate sul posto, come bar, snack bar, ristoranti, osterie, grotti, ecc.
A livello cantonale essi sono disciplinati dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e dal Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011.
Oltre a quanto previsto a livello federale dalla Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr), la conduzione di un esercizio di ristorazione soggiace ad autorizzazione, rilasciata dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.
Nell'ambito della Lear il Laboratorio cantonale è chiamato a verificare l’idoneità dei locali in cui vengono trattate derrate alimentari. Il preavviso del Laboratorio cantonale è obbligatorio e vincolante per il rilascio da parte dei Municipi dell’attestazione d’idoneità dei locali, necessaria per ottenere l’autorizzazione per gestire un esercizio di ristorazione.
La Lear non si applica a:
- ospedali, case di cura e case anziani;
- pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
- centri diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai funzionari dello stato, alle scuole, ai pompieri, al penitenziario e agli altri servizi di pronto intervento;
- rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- mescite aperte saltuariamente;
- agriturismi ai sensi dell’art. 34a cpv. 1 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002
nonché a tutte le attività del settore alimentare in cui non vi è un consumo sul posto (negozi, take away, bancherelle, ecc.).
Per questi tipi di struttura si applica unicamente la legge federale in materia di derrate alimentari.