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Fabbricare, importare o commercializzare derrate alimentari

7. Disposizioni particolari sugli integratori alimentari e gli alimenti per sportivi

Gli integratori alimentari sono derrate alimentari destinate a integrare la dieta normale. Costituiscono una fonte concentrata di vitamine, di sali minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti sia pluricomposti, e sono immessi sul mercato in forme di dosaggio. Devono essere offerti in piccoli quantitativi in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole o altre forme di somministrazione simili, oppure in forma di polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale e flaconi a contagocce o altre forme di somministrazione di liquidi e polveri. I requisiti specifici sono fissati nell’Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAl). Informazioni generali sugli integratori sono disponibili alla pagina web dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (USAV).

La legislazione svizzera definisce inoltre gli alimenti per sportivi (categoria che all’estero viene spesso classificata come integratori alimentari) come derrate alimentari che soddisfano le particolari esigenze energetiche e nutrizionali di tale categoria e che costituiscono una pratica fonte di nutrienti qualora il consumo di alimenti comuni non sia praticabile. I requisiti specifici sono fissati agli articoli 36-40 e gli allegati 11-14 dell’Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE). 

Prima della messa in commercio è necessaria una valutazione di ogni singolo prodotto in merito alla sua conformità sia di composizione, sia di caratterizzazione:

  • la composizione deve rispettare, per le sostanze regolamentate, le condizioni definite negli allegati 1 e 2 dell’OIAl, rispettivamente allegati 11 e 12 dell’ODPPE (quantità massime ammesse, composti chimici ammessi, eventuali avvertenze). La conformità di altri singoli ingredienti non regolamentati deve essere valutata in regime di autocontrollo con criteri generali (si veda la guida allegata e la Lettera Informativa 2021/7 - Controllo autonomo per le altre sostanze non disciplinate negli integratori alimentari);
  • la caratterizzazione deve rispettare i requisiti fissati negli articoli 3 e 4 dell’OIAl, rispettivamente nell’articolo 40 dell’ODPPE, e i rispettivi articoli dell’Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID);
  • allusioni terapeutiche non sono ammesse in relazione a derrate alimentari e in particolare a integratori alimentari. È solamente permesso impiegare le indicazioni sulla salute previste dall'allegato 14 dell’OID. Il rispetto di questi requisiti vale sia per la caratterizzazione del prodotto sia per qualsiasi materiale che accompagna o sollecita il prodotto (pubblicità tramite flyer, annunci, siti internet, ecc.).

È importante fare una chiara distinzione tra integratori alimentari, destinati a completare l’alimentazione umana, e agenti terapeutici, destinati a prevenire, curare o guarire una malattia dell’organismo umano. Per approfondimenti rimandiamo alla pagina web USAV relativa ai criteri di delimitazione fra medicamenti, derrate alimentari e oggetti d’uso e alla pubblicazione elaborata dalle autorità competenti USAV e Swissmedic (Criteri di delimitazione tra agenti terapeutici e derrate alimentari nel caso di prodotti destinati all’assunzione orale).

 

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