Fabbricare, importare o commercializzare oggetti d'uso
- 1. L'essenziale in breve
- 2. Annunciare la propria attività di commercio di oggetti d'uso
- 3. Controllo autonomo e analisi di oggetti d'uso
- 4. Importare oggetti d’uso
- 5. Esportare oggetti d'uso – Certificati di esportazione
- 6. Disposizioni particolari sui cosmetici
- 7. Disposizioni particolari sui giocattoli
- 8. Disposizioni particolari sugli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano
- 9. Disposizioni particolari sui materiali e gli oggetti che vengono in contatto con derrate alimentari
4. Importare oggetti d’uso
L'importazione di oggetti d'uso è possibile solo a condizione che i prodotti rispettino tutti i requisiti fissati dal diritto svizzero (composizione, sicurezza, igiene, etichettatura, ecc.). L'importatore è tenuto al controllo autonomo.
Possono essere immessi sul mercato unicamente oggetti d’uso considerati sicuri. Un oggetto d’uso è considerato sicuro se in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi, oppure comporta pericoli compatibili con la sua utilizzazione normale e considerati accettabili conformemente a un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e di terzi.
L'USAV può subordinare l’importazione d’un oggetto d’uso alla presentazione di un certificato ufficiale emesso dall'autorità competente del paese di esportazione o da un organismo accreditato che confermi la conformità del prodotto ai requisiti fissati dal diritto svizzero.
In ogni caso il Laboratorio cantonale non rilascia autorizzazioni d’importazione, né certificati di conformità.