Fabbricare, importare o commercializzare oggetti d'uso
- 1. L'essenziale in breve
- 2. Annunciare la propria attività di commercio di oggetti d'uso
- 3. Controllo autonomo e analisi di oggetti d'uso
- 4. Importare oggetti d’uso
- 5. Esportare oggetti d'uso – Certificati di esportazione
- 6. Disposizioni particolari sui cosmetici
- 7. Disposizioni particolari sui giocattoli
- 8. Disposizioni particolari sugli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano
- 9. Disposizioni particolari sui materiali e gli oggetti che vengono in contatto con derrate alimentari
6. Disposizioni particolari sui cosmetici
Per cosmetici si intendono le sostanze o i preparati destinati a entrare in contatto con la superficie di determinate parti del corpo umano, quali epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra o organi genitali esterni o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli o mantenerli in buono stato oppure di correggere gli odori corporei.
Sono in particolare vietate le indicazioni di qualsiasi genere che attribuiscono a oggetti d’uso proprietà atte a guarire, lenire o prevenire malattie (p. es. proprietà medicinali o terapeutiche, azione disinfettante o antinfiammatoria).
Per i prodotti di cura dentaria e della cavità orale sono autorizzate le indicazioni relative alle proprietà anticarie e ad altre proprietà preventive di medicina dentaria solo se possono essere scientificamente dimostrate.
Oltre alle disposizioni generali che si applicano a tutti gli oggetti d’uso, per i cosmetici bisogna tener conto dei requisiti specifici fissati al Capitolo 3 Sezione 3 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos).
In particolare, la fabbricazione dei cosmetici deve rispettare la buona prassi di fabbricazione ed è necessario elaborare una documentazione informativa per ogni prodotto cosmetico (PIF - product information file) e la relativa valutazione della sicurezza.