Qualità delle acque balneabili lacustri e fluviali
1. L'essenziale in breve
I requisiti di qualità delle acque balneabili lacustri e fluviali sono regolamentati a livello cantonale nel Regolamento sull' igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali (del 12 luglio 2011). Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere e stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.
Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di un minimo di infrastrutture per la balneazione.
In particolare sono spiagge organizzate:
- i lidi degli stabilimenti balneari;
- i lidi degli esercizi pubblici;
- i lidi dei campeggi.
Conformemente al Regolamento sull' igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali (del 12 luglio 2011), il controllo e la valutazione di queste acque di balneazione avvengono da parte del Laboratorio cantonale secondo i criteri previsti nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell'ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).
Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da raccomandazioni contenute nel citato documento.
Sono invece considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l'autorità competente lo sconsigli espressamente. Il controllo e la valutazione di queste acque di balneazione così come l'adozione di provvedimenti competono ai Municipi secondo gli stessi criteri applicati alle spiagge organizzate.