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Assicurazione malattia obbligatoria (LAMal)

Tutti i residenti in Svizzera sottostanno all’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie.

Chi sottostà all’obbligo assicurativo?

La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) – entrata in vigore il 1° gennaio 1996 – prevede l’obbligo assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale.

Il cittadino può scegliere liberamente il proprio assicuratore malattie fra quelli riconosciuti dal Dipartimento federale dell’interno.

L’assicuratore è tenuto ad affiliare – almeno per le prestazioni obbligatorie – ogni persona che richiede l’adesione

Quando inizia l’obbligo assicurativo?

Tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie devono iscriversi presso un assicuratore malattie riconosciuto entro i tre mesi da:

  • l'acquisizione del domicilio
  • l'ottenimento di un permesso di dimora superiore ai tre mesi,
  • la nascita in Svizzera
  • l'inizio di un'attività lucrativa in Svizzera
  • gli effetti degli Accordi bilaterali CH/UE.

L’obbligo d’assicurazione per i beneficiari di un permesso di dimora superiore ai tre mesi ha inizio nel momento in cui si annunciano presso l’ufficio di controllo abitanti competente. L’affiliazione all’assicurazione di base (LAMal) deve avvenire anche nel caso in cui il permesso non sia ancora stato rilasciato.

L'obbligo assicurativo per una persona che inizia un'attività lucrativa sul territorio svizzero decorre dall'inizio dell'attività, rispettivamente dall'entrata su suolo svizzero.  L’affiliazione all’assicurazione di base (LAMal) deve avvenire anche nel caso in cui il permesso non sia ancora stato rilasciato.

Qualora l'affiliazione avvenga entro i termini indicati, si tratta di un'affiliazione tempestiva e quindi l’assicurazione inizia nel momento in cui si hanno le condizioni determinanti per l'obbligo.

Cosa succede se l’affiliazione ad un assicuratore malattie non avviene entro i termini indicati?

L'assicurazione inizia dal giorno di richiesta di adesione e l'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo nell'affiliazione non è giustificabile.

L'assicuratore stabilisce il supplemento di premio secondo la situazione finanziaria dell'assicurato. L'importo viene fissato tra il 30 % e il 50 % del premio, per una durata pari al doppio di quella del ritardo di affiliazione.

Questo tasso può venir ridotto (al di sotto del 30 %) se ritenuto troppo costoso per le condizioni finanziarie dell'assicurato. Solo nel caso in cui l'assicurato beneficiasse di una prestazione assistenziale, l'assicuratore non deve richiedere tale supplemento.

Quando termina l’obbligo assicurativo?

Nel momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all'estero o al momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino o, per il residente all'estero, al momento in cui non esercita più l'attività lucrativa su suolo svizzero. Su questo tema rimangono tuttavia riservate le disposizioni inerenti la legislazione applicabile, disciplinate negli Accordi bilaterali CH/UE. 

L'assicuratore può comunque offrire, su richiesta dell'assicurato, la continuità del rapporto assicurativo per il cittadino che non risulta più essere soggetto all'obbligo assicurativo ai sensi di legge. Il rapporto d'assicurazione viene stipulato su base contrattuale con il medesimo assicuratore o con un altro e pertanto lo stesso soggiace alla legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Per qualsiasi ulteriore domanda, rivolgetevi al vostro assicuratore malattia.

Ho diritto ad un'esenzione dall'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera? Rientro nelle eccezioni all'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera?

Informazioni dettagliate in merito alle domande di esenzione rispettivamente alle eccezioni dall'obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera possono essere reperite nelle informazioni periodiche (il link è presente in questa pagina in alto a destra) oppure contattando il Servizio contributi personali, Settore obbligo LAMal.
Qualsiasi richiesta di esenzione o eccezione dall'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera dovranno essere necessariamente sottoposte in forma scritta al suddetto Settore.
 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

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