Per le persone a beneficio della prestazione complementare AVS/AI il premio viene assunto dal Cantone e versato direttamente all’assicuratore malattie.
Se la lacuna di reddito è superiore al premio effettivo dell'assicuratore malattia, quest'ultimo viene assunto soltanto fino a concorrenza del premio effettivo dell'assicuratore LAMal, se quest'ultimo è inferiore al premio forfetario deciso dalla Confederazione.
Se la lacuna di reddito è inferiore all'importo minimo stabilito dall'articolo 9 cpv. 1 LPC, all'assicuratore malattia verrà versato unicamente l'importo minimo.
Se la lacuna di reddito è superiore all'importo minimo stabilito dall'articolo 9 cpv. 1 LPC ma inferiore al premio effettivo, all'assicuratore malattia verrà corrisposta la suddetta lacuna di reddito.