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Prestazioni complementari all’AVS e all’AI

Le prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI sono versate quando le rendite (AVS o AI) e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Prestazioni complementari all’AVS e all’AI

Quali prestazioni sono versate e come suddivise?

Le prestazioni complementari sono suddivise in due categorie che sono:

  • le prestazioni annue pagate mensilmente (fabbisogno PC)
  • il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (SM)

In che modo sono calcolate le prestazioni complementari?

Prima di procedere al calcolo della prestazione complementare, il richiedente PC deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere al beneficio di una rendita dell'AVS (anche anticipata), di una rendita dell'AI (intera, tre quarti, mezza, un quarto), di un'indennità giornaliera dell'AI per un periodo di almeno sei mesi o, a partire dal compimento del 18° anno d'età, di un assegno per grandi invalidi dell'AI
  • essere domiciliato e dimorante effettivamente in Svizzera
  • essere in possesso della cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell'UE o
  • essere di cittadinanza straniera e vivere ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni, oppure, se rifugiati o apolidi, da cinque. Di regola le PC sono concesse senza alcun periodo d'attesa ai cittadini dell'AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile o sono invalide, vedove od orfane e non hanno diritto a una rendita perché non hanno versato contributi all'AVS o all'AI o li hanno versati per un periodo troppo breve, possono comunque fare valere il proprio diritto alle PC, se adempiono certe condizioni.

Una volta soddisfatti i requisiti soprastanti si procede alla verifica del diritto PC per il tramite di un calcolo.
Questo calcolo è la differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili.

Il bisogno alle PC va accertato individualmente ed anche l’ammontare delle prestazioni complementari deve essere stabilito di caso in caso.
Il diritto PC, di regola, decorre all'inizio del mese in cui è stata presentata la richiesta PC.

Come vengono finanziate le prestazioni complementari?

L’esecuzione è compito dei Cantoni che ricevono sussidi dalla Confederazione.
Le PC sono interamente finanziate dagli enti pubblici e non comportano la riscossione di contributi sul reddito.

Come possono essere richieste le prestazioni complementari?

Compilando il formulario apposito, che può essere richiesto presso l'Agenzia AVS del proprio comune di domicilio, e riconsegnandolo alla stessa.
Il formulario dev'essere debitamente compilato e corredato di tutta la documentazione necessaria, per evitare ritardi nell'evasione della pratica.

È possibile chiedere il rimborso delle spese di malattia?

Sì, i beneficiari di prestazioni complementari AVS e AI hanno diritto al rimborso delle spese di malattia previste dalle relative normative.
Per chiedere il rimborso bisogna inviare o consegnare presso la ricezione dell’Istituto delle assicurazioni sociali gli originali delle fatture o dei conteggi della propria cassa malati.

Chi si assume il costo del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie?

Per le persone a beneficio della prestazione complementare AVS/AI il premio viene assunto dal Cantone e versato direttamente all’assicuratore malattie.

Se la lacuna di reddito è superiore al premio effettivo dell'assicuratore malattia, quest'ultimo viene assunto soltanto fino a concorrenza del premio effettivo dell'assicuratore LAMal, se quest'ultimo è inferiore al premio forfetario deciso dalla Confederazione.

Se la lacuna di reddito è inferiore all'importo minimo stabilito dall'articolo 9 cpv. 1 LPC, all'assicuratore malattia verrà versato unicamente l'importo minimo.

Se la lacuna di reddito è superiore all'importo minimo stabilito dall'articolo 9 cpv. 1 LPC ma inferiore al premio effettivo, all'assicuratore malattia verrà corrisposta la suddetta lacuna di reddito. 
 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
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