Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto nell'anno di contribuzione su basi provvisorie, dovuti da indipendenti, persone non attive e salariati di datori di lavoro esteri o attivi in Stati non UE/AELS o non Convenzionati con la Svizzera
Le persone tenute al versamento dei contributi, devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare divergenze sostanziali dalla base di calcolo provvisoria.
Per gli indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i salariati di datori di lavoro esteri o salariati attivi in Stati non UE/AELS o non Convenzionati con la Svizzera, si intendono cambiamenti delle basi di calcolo (utile, rendite o sostanza, reddito estero) con una variazione in più o in meno del 25%.
La Cassa di compensazione, al momento dell'emissione del conguaglio definitivo dei contributi ancora dovuti, fatturerà anche gli interessi di mora ad un tasso di interesse del 5% annuo.
Tramite una comunicazione scritta e firmata oppure tramite la richiesta online presente nel nostro sito internet.
Per gli indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo, i contributi devono essere pagati a scadenze trimestrali.
Servizio contributi personali
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